Applicabile la maxisanzione per prestazioni di lavoro occasionale
di Carmen MusuracaGuido MartinelliMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la
nota n. 16920 del 9 ottobre 2014, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’
applicazione della c.d. maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni
di lavoro autonomo occasionale con partita Iva e/o ritenuta d’acconto.
in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto da parte del datore di lavoro privato“, a meno che ”
dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione“.
la ratio della norma sopra riportata sia
quella di sanzionare l’avvenuto occultamento dell’esistenza un rapporto collegando, quindi,
l’irrogazione della maxisanzione alla sussistenza di prestazioni di natura subordinata
poste in essere senza il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalla legge o in assenza dei connessi adempimenti contributivi che evidenzino, comunque, la volontà di dichiarare l’esistenza di un rapporto.
circolare n. 38/2010 della Direzione Generale del Ministero aveva precisato che, qualora la prestazione di lavoro autonomo occasionale dovesse essere riqualificata come prestazione di lavoro subordinato in sede di accertamento, ”
il personale ispettivo provvederà ad irrogare la maxisanzione in assenza della documentazione utile ad una verifica circa la pretesa autonomia del rapporto…”.
valida documentazione fiscale”
idonea ad escludere l’applicazione della maxisanzione in ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di prestazioni di lavoro autonomo occasionale, precisa puntualmente che per tale “
debba intendersi la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d’acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento. Pertanto, anche il lavoro autonomo per il quale sia stata emessa regolare ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, non può essere considerato lavoro “in nero”, pur a fronte della riqualificazione della prestazione di lavoro come prestazione di lavoro subordinato, non dovendosi procedere, in tal caso, all’applicazione della relativa maxisanzione”.
presenza di documentazione fiscale obbligatoria prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento
che attesti chiaramente la volontà del datore di lavoro di non celare all’amministrazione l’esistenza del rapporto, non genera l’applicazione della maxisanzione nell’ipotesi di riqualificazione in sede ispettiva di rapporti di lavoro autonomo occasionale, esenti dall’obbligo di comunicazione preventiva, in rapporti di lavoro subordinato per i quali tali obbligo sussiste.