Applicabilità Irap per l’imprenditore agricolo
di EVOLUTIONAi fini dell’applicazione dell’Irap, i soggetti interessati dall’esenzione sono innanzitutto coloro che operano in agricoltura e, più in particolare, coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32 Tuir, il che non vuol dire che deve dichiararsi un reddito catastale come previsto dall’articolo richiamato, ma che l’attività esercitata deve rispettare i parametri richiesti dalla norma. Infatti, la norma utilizza “esercitano ai sensi” il che sta a significare che, per rientrare nel perimetro dell’esenzione Irap, è sufficiente svolgere un’attività che rispetti i parametri dell’articolo 32 Tuir e non anche dichiarare il reddito agrario ivi previsto. In questo modo, a partire dal periodo di imposta 2016, non saranno più incisi da Irap sia i soggetti che per natura dichiarano un reddito agrario (ditte individuali, società semplici ed enti non commerciali) sia quelli che producono, svolgendo un’attività agricola, un reddito di impresa in quanto società di persone o di capitali.
Sintetizzando, quindi, non scontano più Irap i soggetti che svolgono alternativamente:
- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (a tal fine bisogna aver riguardo ai parametri di cui al D.M. 28 dicembre 2014);
- la produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui all’articolo 2135, comma 3 del cod. civ., dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati da ultimo con M. 13 febbraio 2015.
Oltre a questi soggetti, la novella normativa prevede l’esenzione anche per l’esercizio di determinate attività in forma cooperativa e/o consortile:
- “ai soggetti di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 maggio 2001 n. 227”, quindi alle cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli e
- alle “cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”, quindi le c.d. stalle sociali (quelle che svolgono attività di allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci e attività connesse di manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci).
Esistono diversi metodi per la determinazione della base imponibile ai fini Irap, tra queste:
- il metodo “naturale” di determinazione della base imponibileper le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, esercenti attività:
- di allevamento di animali di cui all‘articolo 56, comma 5 del Tuir;
- di agriturismo in regime forfetario di cui all’articolo 5 della L. 413/1991.
La base imponibile si determina quale differenza tra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l’ammontare degli acquisti destinati alla produzione rilevanti ai fini Iva. Fra i componenti negativi ammessi in deduzione dalla base imponibile, ai sensi dell’articolo 11, rilevano:
- i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
- le spese relative agli apprendisti e disabili e le spese per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro;
- le deduzioni previste per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato;
- le deduzioni, a partire dal 1° gennaio 2016, nei limiti del 70% previste per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore.
- il metodo da bilancio è il metodo di determinazione della base imponibile che deve obbligatoriamente essere utilizzato da:
- società di capitali e gli enti commerciali;
- persone fisiche e società di persone che esercitano attività di allevamento di animali che non si avvalgono del regime forfetario, attività di agriturismo che non si avvalgono del regime forfetario.
Applicano, inoltre, il metodo di cui all’articolo 5 i soggetti che si avvalgono dei regimi forfetari di cui all’articolo 56-bis, Tuir per la determinazione del reddito d’impresa relativo all’attività di coltivazione intensiva in serra e a talune attività agricole c.d. “connesse”. Il metodo di determinazione della base imponibile in oggetto può essere inoltre adottato, mediante opzione, dai soggetti (persone fisiche e società semplici) che svolgono attività:
- di allevamento di animalidi cui all’articolo 56, Tuir;
- di agriturismoe si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all’articolo 5, L. 413/1991.
L’opzione, da parte dei soggetti per i quali è prevista l’applicazione del metodo caratteristico, deve essere esercitata nella dichiarazione annuale Irap ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta cui essa si riferisce fino a quando non viene revocata e, in ogni caso, per almeno quattro periodi d’imposta.
- Il metodo fiscale, in quanto per le Snc e le Sas, nonché le persone fisiche, è previsto che il valore della produzione sia determinato “dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a),b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali“.
- Il metodo forfetario, applicatoda coloro che, ai fini delle imposte sui redditi, si avvalgono del regime forfetario previsto dall’articolo 56-bis, Tuir di determinazione del reddito relativo all’esercizio di attività agricole. La base imponibile corrisponde al reddito determinato forfetariamente, maggiorato dell’ammontare del costo del personale (al netto delle deduzioni spettanti), dei compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi passivi.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |