Approvata al Senato la Legge Delega Jobs Act
di Luca VannoniDisegno di Legge Delega n. 1428, meglio noto come
Legge Delega Jobs Act, si è chiusa la prima fase parlamentare del provvedimento che, nelle intenzioni del Governo, è chiamato
a riformare in modo strutturale le regole del mercato del lavoro.
mediante specifici decreti legislativi, da emanarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della delega.
ammortizzatori sociali, suddivisi tra strumenti di tutela in costanza di rapporto e strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria.
l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale, anche nel caso in cui riguardi solo un ramo di essa.
andrà ad abrogare l’art. 1 del DL 249/2004, norma che prevede la possibilità di prorogare il trattamento di CIGS per crisi aziendale nel caso di piani di ricollocazione del personale.
Già con la Legge Fornero, la L. n. 92/2012, si è operato un primo intervento su tale fronte, relativo alle imprese interessate da procedure concorsuali,
prevedendo, in via transitoria, che il trattamento di CIGS spetti solo in caso di prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività, con salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione
e, in via strutturale, che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sia abrogata tale possibilità.
viene normato il principio per cui l’accesso alla cassa integrazione è consentito solo a seguito dell’esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa integrazione in favore dei contratti di solidarietà. Ricordiamo che recentemente è stato previsto nel Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, relativo alla cassa in deroga, che l’azienda, per l’accesso all’ammortizzatore,
dimostri di avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, incluse le ferie residue: entrambe le misure vanno nel segno di quella che è oggi la prassi amministrativa dell’INPS.
i sistemi di contribuzione e la durata delle prestazioni. Per i primi, sarà richiesta una maggior compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici, bilanciata da una riduzione degli oneri ordinari, in funzione dell’utilizzazione. Riguardo alla durata, saranno rivisti i limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili nel periodo di intervento della cassa integrazione.
sono preannunciate le revisioni di quasi la totalità degli ammortizzatori in costanza di rapporto: CIG, CIGS, Fondi di Solidarietà e contratti di solidarietà. La speranza è ovviamente che sia stata ponderata, a livello costituzionale, la legittimità di una delega a maglie larghe.
tempo indeterminato a tutele crescenti, dove, in particolare, si è sottolineato la non applicazione delle tutele reintegratorie dell’art. 18 accompagnata da una forte riduzione contributiva che ne renda vantaggiosa l’assunzione.
La forte flessibilità del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (a cui si aggiungono importanti disposizioni in materia di mansioni e di controllo) è accompagnata da una eliminazione di quelle forme contrattuali “incompatibili”: anche in questo passaggio la delega è un filo sibillina. Si parla di eliminazione delle collaborazioni a progetto; con buona
probabilità è possibile ritenere che il lavoro intermittente sarà assorbito
dal lavoro accessorio mediante voucher: non è comunque agevole risalire ai reali intendimenti che si intenderà realizzare dal testo della delega.
non disinneschi il potenziale della riforma.