Approvato il correttivo del decreto sulla riforma dello sport
di Guido MartinelliIl Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì, in prima lettura, il testo del correttivo del D.Lgs. 36/2021. Il testo, predisposto dagli uffici del dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, guidato dal Sottosegretario di Stato Valentina Vezzali, si pone nel solco dei principi contenuti nella legge delega, la L. 86/2019 e del citato decreto c.d. “Spadafora” e ha l’obiettivo di individuare alcune soluzioni tecniche per rendere compatibile il riconoscimento dei diritti dei lavoratori dello sport, previsto dalle norme indicate, con la sostenibilità del sistema sport, ancora sotto choc per la pandemia e il c.d. “caro bollette”.
L’urgenza del provvedimento derivava, anche, da una giurisprudenza di Cassazione, consolidatasi a inizio anno, che riteneva non più percorribile la strada dei compensi sportivi per come fino ad oggi attraversata.
La novella interviene sia sulle attività sportive professionistiche che dilettantistiche
Per quanto riguarda l’attività professionistica la modifica di rilievo è l’utilizzo dell’apprendistato e la facilitazione, per le società professionistiche con fatturati al di sotto di una certa soglia, di una ridotta pressione fiscale sui contratti sottoscritti dai giovani atleti.
Importanti novità, invece, per il mondo dilettantistico.
Innanzitutto, a livello statutario deve emergere che l’attività sportiva sia svolta in via principale; inoltre viene previsto che le Ssd potranno prevedere la distribuzione fino al cinquanta per cento degli utili prodotti e, per le società di capitali sportive che gestiscono impianti viene concesso loro, al fine di poter attirare capitale privato di investimento, di redistribuire fino all’ottanta per cento degli utili prodotti.
Viene identificata la figura del volontario, creando un parallelo simmetrico con la riforma del terzo settore, che è soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica a fronte del mero rimborso delle spese vive sostenute e documentate.
Viene prevista una tassazione con ritenuta a titolo di imposta per i premi unilateralmente riconosciuti agli sportivi dilettanti, non programmati e legati all’alea del risultato, senza che questa, non avendo appunto natura retributiva, incida sugli scaglioni di reddito dei percipienti.
Vengono “reintegrati” tra i soggetti sportivi le cooperative sportive e tutti gli enti del terzo settore, indipendentemente da quale sia la loro natura giuridica.
Pertanto le attuali cooperative sportive potranno continuare ad operare anche il prossimo anno mentre la novità potrà essere l’ingresso, nel mondo dello sport, di nuovi soggetti giuridici come potrebbero essere, ad esempio, le fondazioni.
Vengono identificate le figure di lavoratori sportivi che debbono essere tesserati per svolgere un’attività riconosciuta come tale dalla Federazione o dall’ente affiliante di riferimento e remunerata. Solo costoro, unitamente ai c.d. amministrativi-gestionali rientrano tra i soggetti a cui si applica la nuova disciplina. Pertanto nei confronti di risorse quali quelle dedicate alla custodia, alla guardiania, alla manutenzione, al marketing, alla animazione, ai posti di ristoro e agli shop all’interno degli impianti sportivi si applicheranno le norme ordinarie dei rapporti di lavoro.
Ove l’importo non superasse i cinquemila euro annui, stante la marginalità del compenso, la corresponsione non produrrà reddito e obblighi dichiarativi e previdenziali, salvo l’invio della certificazione unica.
Sopra i cinquemila euro si dovrà porre il problema della classificazione del rapporto. Se questo richiederà un impegno inferiore alle 18 ore settimanali, al netto della prestazione agonistica, la prestazione si presumerà di collaborazione coordinata e continuativa, in caso di impegno superiore potrà essere, a seconda della tipologia del rapporto, subordinata, autonomo o cococo. Da questo punto di vista, ad avviso dello scrivente, grande importanza potrà essere assegnata alla certificazione dei contratti di lavoro espressamente prevista dall’articolo 25, comma 3, del decreto in esame.
Comunque, in tutti i casi, le ritenute previdenziali scatteranno dai 5.000 euro in su mentre quelle fiscali dai 15.000 euro in su. In caso di collaborazione coordinata e continuativa le ritenute contributive saranno per due terzi a carico del sodalizio e per un terzo a carico dello sportivo
Gli adempimenti di detti rapporti di lavoro saranno facilitati dall’utilizzo del nuovo registro delle attività sportive che servirà da interfaccia con le altre amministrazioni.
Viene prevista l’abrogazione del vincolo a partire dal 1° luglio del prossimo anno e viene data possibilità, ai pubblici dipendenti, se autorizzati dalla amministrazione di appartenenza, di stipulare contratti di lavoro sportivo.
I contributi previdenziali per i contratti di lavoro sportivo autonomo per i primi cinque anni sono calcolati sul 50% del compenso.
Viene mantenuta la figura degli amministrativo-gestionali, che avranno una disciplina analoga a quella dei lavoratori sportivi.