29 Aprile 2014

Approvazione del bilancio e termini di versamento delle imposte

di Federica Furlani
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In prossimità dei termini di approvazione del bilancio per le società di capitali, giova ricordare che la relativa data è importante anche per determinare la data di scadenza di pagamento delle imposte.

Ai sensi dell’art.17 D.P.R. 435/2001, per determinare il termine entro cui le società di capitali ed enti equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario fare riferimento:

  • alla data di chiusura dell’esercizio;
  • alla data di approvazione del bilancio.

Approvazione del bilancio nei termini ordinari

Se il bilancio viene approvato nei termini ordinari, e quindi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Questo termine deve essere rispettato anche dai soggetti Ires che non sono tenuti ad approvare il bilancio.

Approvazione del bilancio oltre i termini ordinari

Il bilancio può non essere approvato nei termini ordinari: nello statuto è possibile prevedere un termine maggiore, comunque non superiore a centottanta giorni (e non più sei mesi), in due ipotesi:

  • società tenuta alla redazione del bilancio consolidato, “ovvero”
  • quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

Gli amministratori, in entrambi i casi, devono segnalare le cause della dilazione nella Relazione sulla gestione.

La mancata motivazione del rinvio della convocazione oltre il termine di centoventi giorni, non invalida la delibera di approvazione del bilancio, ma può incidere sulla responsabilità degli amministratori ai sensi dell’art. 2392 c.c..

La disciplina prevede, da un lato, che lo statuto può consentire un rinvio “sistematico” dell’approvazione del bilancio quando la società è tenuta alla redazione del consolidato, e, dall’altro, che lo statuto può riconoscere la possibilità di un rinvio “occasionale” in presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società.

In questo caso, ovvero nel caso di differimento dei termini di approvazione del bilancio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Nel caso ad esempio della società Beta Srl, con esercizio coincidente con l’anno solare (1.1.2013 – 31.12.2013) e approvazione del bilancio in data 10 giugno 2014, il versamento del saldo Ires deve essere effettuato entro il 16 luglio 2014, ovvero entro il 15 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Mancata approvazione del bilancio

Se il bilancio non viene approvato bisogna comunque effettuare il versamento delle imposte.

Se l’approvazione doveva avvenire nei termini ordinari, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l’approvazione poteva avvenire nel maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe dovuta essere l’approvazione del bilancio. In entrambi i casi c’è la possibilità di differimento del termine di 30 giorni con il versamento della maggiorazione dello 0,40%.