12 Novembre 2018

Area edificabile ai fini Imu anche con utilizzo edificatorio precluso

di Fabio Garrini
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I vincoli di inedificabilità specifici non riqualificano l’area ai fini Imu: pertanto, se in base allo strumento urbanistico, il lotto di terreno risulta collocato in zone teoricamente edificabili, comunque la base imponibile deve essere determinata facendo riferimento al valore venale, non a quello catastale, valorizzandolo sulla base dei parametri di cui all’articolo 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992. Le limitazioni alle possibilità di utilizzo edificatorio del terreno non fanno cambiare la qualificazione del terreno (in altre parole, non cessa di essere edificabile tornando ad essere agricolo), ma incidono unicamente sulla sua valorizzazione.

Queste sono le conclusioni (assunte con riferimento ad annualità dove era vigente l’Ici, ma le medesime regole sono oggi applicabili all’Imu e alla Tasi) a cui è pervenuta la Cassazione nella sentenza n. 21761 del 07.09.2018, imponendo la tassazione sul valore venale con riferimento ad un terreno per il quale opera il divieto di utilizzo edificatorio a causa della vicinanza ad un allevamento.

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