Arriva il pegno rotatorio per l’agricoltura (forse)
di Alberto RocchiLuigi ScappiniLa conversione in legge del D.L. 18/2020, il cd. Cura Italia, avvenuta con L. 27/2020, è stata ricca di novità per il settore agricolo, a seguito di una consistente rivisitazione dell’articolo 78.
In tale contesto spicca l’introduzione, tramite i nuovi commi da 2-duodecies a 2-quaterdecies, del pegno rotatorio.
In verità, tale istituto non rappresenta una novità per il settore, sia perché tale forma di “finanziamento” è già operativa in alcuni settori quali quello dei prosciutti, L. 401/1985, ovvero quello dei prodotti lattiero caseari a lunga conservazione a denominazione di origine, L. 122/2001, sia perché di recente, con il D.L. 59/2016 (il cd. Decreto banche) il Legislatore l’aveva previsto per tutto il settore.
Tuttavia, come spesso accade, la previsione è rimasta lettera morta in attesa della realizzazione, a cura dell’Agenzia delle entrate, del registro informatizzato, previsto dal comma 4, dell’articolo 1 D.L. 59/2016.
Sul punto, si ricorda anche come non più di un anno fa, in risposta al question time n. 5-02217 del 5 giugno 2019, era stato precisato che la procedura di attivazione era attiva e che lo schema di regolamento, su sollecitazione sia del Garante della privacy sia del Consiglio di Stato, necessitava dell’audizione degli stakeholder.
Nelle more della procedura, anche in ragione della crisi che si è andata a determinare per effetto della pandemia da Covid 19, il Legislatore è intervenuto prevedendo la possibilità, per tutti i prodotti agricoli e alimentari a denominazione d’origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l’individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l’annotazione in appositi registri.
Per comprendere l’utilità di tale previsione giova ricordare come il pegno è un diritto reale di garanzia su beni mobili, crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili, che consiste nel diritto del creditore di farsi pagare con prelazione sul bene oggetto del pegno.
Il pegno tradizionale si caratterizza, inoltre, per lo spossessamento del bene oggetto di pegno, da parte del debitore. Tale previsione, se da un lato rappresenta la tutela a che il bene non possa essere trasferito ad altri soggetti, dall’altro ne impedisce l’utilizzo o, nel caso specifico dell’agricoltura, la manipolazione, conservazione e trasformazione, da parte del debitore, diventando, molte volte, un deterrente al suo utilizzo.
Ecco che allora, la prassi operativa nonché il Legislatore stesso, per smussare tale limitazione, hanno nel tempo creato figure speciali di pegno tra cui quello rotativo.
Il pegno rotativo si caratterizza per la circostanza che, tramite un patto contenuto nell’atto costitutivo, è possibile sostituire le cose originarie con altre cose, senza dover ogni volta procedere a rinnovare le modalità richieste per la costituzione.
Da qui il termine stesso del pegno che prevede una clausola con cui le parti convengono sulla possibilità di sostituire il bene originariamente costituito in garanzia, senza che questa sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia, e sempre che il bene offerto in sostituzione abbia identico valore.
In altri termini, ad esempio, si ha pegno rotativo quando la banca vende i titoli in scadenza del cliente originariamente posti a pegno per procedere successivamente, con il ricavato, all’acquisto di nuovi titoli su cui viene trasferita la garanzia originariamente costituita.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25796/2015, ha chiarito che “In sostanza, ciò che occorre è che la sostituzione dei beni sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento all’accordo originario, consentendo tali indicazioni di operare il collegamento con l’originaria pattuizione ed eliminare ogni incertezza in ordine al riferimento dei nuovi beni alla pattuizione originaria. Proprio tale collegamento permette che il vincolo pignoratizio non trovi titolo in una nuova e diversa volontà delle parti, ma nel patto originariamente concluso.”.
Come visto, il Legislatore prevede l’istituzione di un registro in cui si abbia traccia dei beni oggetto di pegno; tuttavia, in questo caso, a differenza di quanto previsto nel 2016 per il pegno non possessorio, stabilisce che tali registri nonché la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell’estinzione del pegno rotativo sono definiti con decreto Mipaaf, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dallo scorso 29 aprile 2020, giorno di entrata in vigore della norma.
Viene, inoltre, stabilito che, limitatamente ai prodotti per i quali vige l’obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) l’annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.