Arrivano i primi chiarimenti sull’ILCCI
di Luigi ScappiniFinalmente arrivano le prime interpretazioni ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate sull’ILCCI, l’imposta introdotta con l’articolo 1, commi 559–572, L. 160/2019 nonché sulla disciplina prevista, ai fini Irpef dall’articolo 188-bis Tuir.
L’ILCCI (Imposta locale di consumo a Campione di Italia) va in sostituzione dell’Iva; infatti, sebbene dal 1° gennaio 2020 il territorio di Campione di Italia e le acque del lago di Lugano siano entrate a far parte del territorio doganale dell’Unione Europea con applicazione dell’accisa, è confermata la non applicabilità della Direttiva 2006/112/CE.
Tale scelta di esclusione del territorio comunale di Campione di Italia dall’Iva è diretta necessità di garantire condizioni di parità tra gli operatori stabiliti in detto Comune e quelli che invece hanno sede in Svizzera (vedasi articolo 7, comma 1, lettera a, D.P.R. 633/1972).
Come anticipato, con decorrenza 1° gennaio 2020, è stata introdotta, per le forniture di beni, le prestazioni di servizio e le importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, compresa l’introduzione di beni provenienti dal territorio dell’Unione europea, l’ILCCI.
Come anticipato, la DRE Lombardia, con la risposta a interpello n. 904-1266/2021, azionata da un libero professionista svolgente l’attività di dottore commercialista a Campione di Italia, e, nello specifico, consulenze familiari e successorie con esclusione della compilazione di dichiarazioni dei redditi o della tenuta di contabilità e stesura bilanci, offre alcuni chiarimenti in riferimento alla corretta applicazione dell’imposta.
L’Agenzia delle entrate per poter rispondere in merito all’eventuale applicabilità a tali prestazioni dell’ILCCI e alle eventuali conseguenze in termini di adempimenti, nonché alla connessa disciplina Irpef, preliminarmente offre un utile quadro di sintesi.
L’imposta è monofase e viene applicata esclusivamente nella fase finale della catena distributiva nei confronti di un consumatore finale che, ai sensi del comma 559, è colui che effettua “acquisti di beni e servizi per finalità diverse dall’esercizio di arti o professioni e chi effettua operazioni escluse dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in conformità alla legge federale svizzera”.
Al contrario, soggetto attivo è il Comune di Campione di Italia.
Il comma 562 si occupa di delimitare il perimetro territoriale di applicazione, stabilendo che, per quanto concerne le prestazioni di servizi, si considerano effettuate a Campione di Italia nel caso in cui siano rese nell’esercizio di impresa, arti o professioni da soggetti che hanno la sede dell’attività nel Comune.
Come previsto dalla L. 160/2019, è stato emanato un decreto attuativo in data 16 dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 08.02.2021.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver inquadrato le regole applicative dell’ILCCI, precisa che le fatture emesse (o da emettere) da parte del commercialista ai propri clienti consumatori finali non devono seguire le regole previste per la fatturazione elettronica in quanto Campione di Italia non rientra nel perimetro territoriale dell’Iva italiana.
L’interpello prosegue ricordando come con faq n. 46 del 21.12.2018, è stato precisato che, poiché tali operazioni, essendo considerate come operazioni transfrontaliere rientrano nel campo applicativo del c.d. esterometro di cui all’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, è possibile ovviare a tale adempimento procedendo comunque all’emissione della fattura elettronica allo SdI e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Campione di Italia.
L’Agenzia delle entrate ricorda, inoltre, che, come previsto dall’articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/1972, è necessario procedere all’emissione della fattura, senza indicazione dell’ammontare dell’imposta, ma con l’indicazione della causa per la quale la stessa viene emessa: le operazioni non soggette a imposta per carenza del requisito di territorialità, infatti, partecipano alla formazione del volume d’affari (cfr. circolare 12/E/2013).
Per quanto concerne la certificazione delle prestazioni di servizio ai fini dell’ILCCI, si seguiranno le regole previste dall’articolo 21, comma 1, D.M. 16.12.2020 e, ai fini dichiarativi, come stabilito dal successivo articolo 28, al fini di evitare doppie imposizioni, si dovrà rilevare il totale dell’importo delle operazioni rilevanti per l’ILCCI che non risultino gravate dall’onere dell’Iva assolta a monte.
Da ultimo, per quanto riguarda l’imposizione diretta, per tali operazioni effettuate a Campione di Italia viene confermata l’applicazione delle regole previste dall’articolo 188-bis Tuir.