In arrivo le comunicazioni “multiredditi” dall’Agenzia delle Entrate
di Angelo GinexCon provvedimento n. 91828 del 12 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate dà attuazione all’articolo 1, commi 634-636, L. 190/2014, mettendo a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti possibili anomalie dei redditi, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di compliance tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili.
Le categorie di reddito interessate sono molteplici:
- redditi dei fabbricati ex articoli 25 e seguenti Tuir, derivanti dalla locazione non finanziaria di fabbricati imponibili a tassazione ordinaria, ovvero per opzione, al regime di tassazione della cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 D.Lgs. 23/2011, alternativo al regime ordinario;
- redditi di lavoro dipendente e assimilati ex articoli 49 e seguenti Tuir;
- assegni periodici ex articoli 50 e seguenti Tuir;
- redditi di partecipazione ex articoli 4, 5 e 6 Tuir, nonché quelli derivanti da partecipazione in società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria ex articolo 116 Tuir;
- redditi diversi ex articolo 67 Tuir;
- redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 1 e 2, Tuir;
- redditi di capitale derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti a Ires e proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ex articolo 44, comma 1, lettera e) e lettera f), Tuir;
- redditi d’impresa con riguardo alle rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive ex articoli 86 e 88 Tuir.
Dopo aver ricevuto la suddetta comunicazione è opportuno verificare, al fine di poter fornire all’Agenzia delle Entrate elementi, fatti e circostanze non conosciuti in grado di giustificare le presunte anomalie, la correttezza dei dati seguenti:
- identificativo della comunicazione;
- dati presenti in Anagrafe tributaria riferibili ai contratti di locazione registrati, ai redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, ai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/sopravvenienza maturata;
- estremi del modello di dichiarazione presentato, nel quale non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti, ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/sopravvenienze;
- importo del reddito e/o della rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Le comunicazioni saranno inviate mediante posta elettronica certificata (PEC) o posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.
Per quanto concerne infine le modalità di regolarizzazione di eventuali errori e omissioni, il provvedimento chiarisce che i contribuenti potranno farlo mediante il ravvedimento operoso ex articolo 13 D.Lgs. 472/1997, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni per infedele dichiarazione in misura ridotta in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
31 Maggio 2017 a 9:18
L’AdE non vuole lavorare, e quindi passa dalla fase di verifica a quella (totalmente gestite dai computer), dello STALKING FISCALE, lettere, lettere, lettere ….. poi la chiamano “Compliance”!