Art – bonus: i chiarimenti delle Entrate
di Giovanni Valcarenghi
Con la circolare 24/E di ieri, l’Agenzia delle entrate rende noto il proprio punto di vista sul credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura, introdotto dal DL 83/2014 e più noto come “Art-Bonus”.
Per le persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore di cultura e spettacolo, si prevede un credito di imposta pari al:
- 65 % delle erogazioni fatte tra il 2014 e il 2015;
- 50% di quelle eseguite nel 2016.
Il credito di imposta, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, contempla differenti limiti massimi di spettanza e modalità di fruizione, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità:
- quanto alla “misura” del bonus, le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale possono contare su un credito che arriva fino al 15 per cento del reddito imponibile. Per i titolari di reddito d’impresa, invece, il credito massimo riconosciuto è pari al 5 per mille dei ricavi;
- quanto alle modalità di fruizione, le persone fisiche private e gli enti non commerciali evidenzieranno il bonus in dichiarazione, mentre le imprese ne potranno godere con la compensazione in F24. In particolare, la compensazione non soggiace al limite massimo di 250.000 euro per i crediti derivanti da quadro RU, a quello dei 700.000 euro generale per le compensazioni dell’anno solare, così come non è subordinato all’assenza di ruoli scaduti e non pagati per 1.500 euro.
Persone fisiche e enti non commerciali possono fruire della prima quota nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui hanno effettuato l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi. Le imprese possono invece utilizzare il credito, nell’ambito dei pagamenti dovuti tramite modello F24, a partire dal primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui hanno eseguito le erogazioni.
La eventuale quota annuale non utilizzata dalle persone fisiche private e soggetti assimilati può essere portata agli anni successivi se non “sfruttata” per intero; i titolari di reddito d’impresa possono compensarla nei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Sotto l’aspetto degli adempimenti formali, per guadagnare il beneficio fiscale è necessario che i versamenti siano eseguiti tramite banca, ufficio postale, carte di debito o di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Inoltre, il bonus deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Danno diritto al bonus le erogazioni in denaro:
- destinate alla manutenzione, alla protezione e al restauro di beni culturali pubblici (anche nel caso in cui tali beni siano gestiti da soggetti concessionari o affidatari);
- al sostegno di istituti e luoghi della cultura pubblici;
- alla realizzazione di nuove strutture e agli interventi realizzati per restaurare o potenziare quelle esistenti, sia se appartenenti a fondazioni lirico-sinfoniche, sia se di proprietà di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
I beneficiari delle erogazioni:
- devono comunicare ogni mese al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l’ammontare delle erogazioni ricevute;
- sono tenuti a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, oltre che del suo utilizzo, anche attraverso un’apposita sezione nei propri siti web istituzionali.