24 Maggio 2014

Aspetti contabili degli incaricati alla vendita a domicilio

di Viviana Grippo
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La vendita a domicilio è una particolare forma di commercio che si realizza mediante il lavoro di un incaricato alle vendite che normalmente agisce senza un vincolo di subordinazione e fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio.

Il D.Lgs. 114/98 prescrive alcuni elementi soggettivi che devono essere verificati nella figura dell’incaricato, in particolare l’art. 19 prevede che l’azienda “mandante” debba fornire all’incaricato alle vendite un tesserino di riconoscimento, la perdita di esso, come dei requisiti previsti all’art. 5 del ciato decreto[1], preclude la vendita porta a porta.

L’incaricato non ha l’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio competente, tuttavia se un soggetto incaricato la richiedesse il registro delle imprese provvederà ad iscriverlo in quanto l’attività da questi svolta ricade nell’attività commerciale e pertanto d’impresa.

Occupiamoci di fornire qualche informazione sulla gestione fiscale e previdenziale della figura prima di occuparci dell’aspetto contabile.

Aspetti fiscali

Ai sensi dell’art. 25-bis, comma 6, del D.P.R. 600/73, le provvigioni corrisposte agli incaricati alle vendite a domicilio sono gravate da una ritenuta a titolo d’imposta pari alla percentuale applicata per il primo scaglione Irpef (23%) sull’importo delle provvigioni ridotte del 22% a titolo di deduzione forfetaria. L’azienda committente in qualità di sostituto dovrà operare quindi una ritenuta al momento del pagamento delle provvigioni all’incaricato indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’attività da parte di quest’ultimo, sia essa abituale o occasionale. A fronte dell’applicazione di questa particolare metodologia di tassazione (ritenute applicate a titolo d’imposta), gli incaricati saranno liberati da ogni ulteriori adempimento contabile o dichiarativo.

Entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle competenze dovute agli incaricati, l’azienda committente verserà le relative ritenute tramite il modello F24 utilizzando il codice tributo 1038 nella sezione erario. I compensi annuali corrisposti agli incaricati alle vendite a domicilio e le relative ritenute dovranno essere riepilogati con la consegna a ciascun percipiente della relativa certificazione come previsto dall’art. 4, comma 6-quater del D.P.R. n. 322/98 (entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i compensi sono stati erogati). L’azienda committente dovrà da ultimo comunicare all’amministrazione finanziaria, tramite la dichiarazione 770 in qualità di sostituto d’imposta, le provvigioni corrisposte agli incaricati, la base imponibile per il calcolo delle ritenute e le ritenute operate. Dovrà inoltre indicare nel quadro ST della stessa dichiarazione i dati attinenti i versamenti delle ritenute eseguiti tramite il modello F24.

Pertanto tutti gli obblighi tributari per i redditi prodotti dagli incaricati alle vendite a domicilio si esauriscono con l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta applicata dall’azienda committente.

I soggetti che svolgono l’attività di venditori a domicilio non sono soggetti al versamento dell’Irap per mancanza di base imponibile.

La disciplina Iva per l’attività svolta dagli incaricati alle vendite dirette a domicilio, come per le imposte dirette, è condizionata in maniera determinante dalla modalità di svolgimento della stessa attività. Infatti se l’attività viene svolta occasionalmente e in modo non professionale per l’incaricato non esiste alcun obbligo ai fini Iva, sia in termini di fatturazione che di registrazione. Al contrario se l’attività viene intrapresa in modo abituale, l’incaricato sarà obbligato a soggiacere a tutta la disciplina Iva.

Con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2006 l’amministrazione finanziaria ha offerto un indicatore per individuare fino a quando un’attività di venditore a domicilio possa essere considerata occasionale o abituale. L’Agenzia nella risoluzione ha fatto un espresso richiamo al comma 4 dell’art. 3 della L. 173/05 specificando che nel caso in cui l’attività sia esercitata senza vincolo di subordinazione ed in assenza di un contratto di agenzia, debba essere assoggettata ad Iva solamente una volta verificatesi le condizioni previste nella L. 173/05, ravvisando una sostanziale rilevanza fiscale a tale disposizione nonostante nella citata legge siano preponderanti i profili civilistici.

La risoluzione precisa che un soggetto incaricato alle vendite a domicilio se in un determinato anno supera la soglia di euro 5.000,00 di provvigioni nette (5.000,00 euro di importo imponibile netto una volta dedotta la quota forfetaria del 22%, pari a euro 6.410,00 di fatturato), svolge un’attività di tipo abituale, e pertanto sarà obbligato a richiedere l’attribuzione della partita Iva e dovrà provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti.

In altri termini fino a quando i soggetti in questione rimangono sotto il limite di 5.000,00 euro di provvigioni nette annuali possono considerarsi occasionali, con il superamento di detto limite invece ricadranno nell’ambito di applicazione della disciplina Iva (D.P.R. n. 633/72).

Contribuzione

Ai fini previdenziali gli incaricati alle vendite a domicilio sono obbligati all’inscrizione presso la gestione separata Inps quando il reddito prodotto dall’attività supera i 5.000,00 euro netti (cioè al netto della deduzione forfetaria del 22%) ovvero euro 6.410,26. L’importo dei contributi dovuto dagli incaricati sarà determinato in funzione delle caratteristiche soggettive dello stesso:

Soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o soggetti non pensionati 27%
Soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di pensione (diretta o di reversibilità) 22%

La contribuzione è ripartita tra committente (azienda) e percipiente (incaricato), rispettivamente nella misura di 2/3 ed 1/3. Il versamento dovrà essere eseguito integralmente dall’azienda committente in qualità di sostituto entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento delle provvigioni corrispondenti. Per il versamento dovrà essere utilizzato il modello F24 con i codici tributo CXX o C10 a seconda se il soggetto percipiente sia già coperto dal altra forma previdenziale o meno.

Rilevazioni contabili

Occupiamoci ora delle rilevazioni contabili.

Supponiamo che l’azienda riceva fattura dal suo incaricato alle vendite, operante con carattere di abitualità, per euro 7.000,00, la rilevazione contabile sarà la seguente:

Diversi

a

Debiti v/incaricati alle vendite a domicilio (sp)

 

8.540,00

Provvigioni a incaricati (ce)

   

7.000,00

 

Iva a credito (sp)

   

1.540,00

 

Al saldo della fattura si dovrà tener conto della ritenuta Irpef del 23% su 78% e della quota di 1/3 a carico del percipiente quale contributo Inps:

Debiti v/incaricati alle vendite a domicilio (sp)

a

Diversi

 

8.540,00

 

a

Ritenute Irpef su provvigioni (sp)

1.255,80

 
 

a

Inps c/contributi su provvigioni (sp)

491,40

 
 

a

Banca c/c (sp)

6.792,80

 

Si rilevano quindi i 2/3 dei contributi Inps a carico dell’azienda:

Contributi Inps a carico (ce)

a

Inps c/contributi su provvigioni (sp)

982,80

Quindi si rileva il versamento delle ritenute Irpef e contributi Inps a carico della ditta in qualità di sostituto di imposta:

Diversi

a

Banca c/c (sp)

 

2.730,00

Ritenute irpef su provvigioni (sp)

   

1.255,80

 

Inps c/contributi su provvigioni (sp)

   

1.474,20

 

Supponiamo, invece, che l’azienda riceva medesima fattura, non da un incaricato alle vendite operante con carattere di abitualità ma per prestazioni occasionali. La fattura ammonta ad euro 4.000,00:

Provvigioni a incaricati (ce)

a

Debiti v/incaricati alle vendite a domicilio (sp)

4.000,00

Al momento del saldo della fattura si rileverà la ritenuta Irpef come segue:

Debiti v/incaricati alle vendite a domicilio (sp)

a

Diversi

 

4.000,00

 

a

Ritenute Irpef su provvigioni (sp)

717,60

 
 

a

Banca c/c (sp)

3.282,40

 

Al 16 del mese successivo si verseranno le ritenute trattenute:

Ritenute Irpef su provvigioni (sp)

a

Banca c/c (sp)

717,60

Dato che l’incaricato alle vendite non svolge l’attività in modo abituale non ci sarà contribuzione previdenziale.


[1] Cui si rimanda per maggiori approfondimenti