Aspetti contabili e fiscali dell’autoconsumo
di Viviana GrippoPuò accadere che l’imprenditore decida di auto-consumare i beni o servizi che egli stesso produce; è anche possibile che l’autoconsumo riguardi il socio di società sempre con riferimento a beni e servizi che l’azienda produce/presta. Costituisce, quindi, auto-consumo anche l’assegnazione di beni ai soci tanto declamata in questo periodo.
L’auto-consumo è un istituto che presenta un proprio trattamento fiscale, diverso a seconda che si destinino a consumo personale beni o servizi.
In merito al consumo di beni occorre innanzi tutto chiarire che, ai fini delle imposte dirette, si deve distinguere tra il consumo di:
- beni oggetto dell’attività;
- beni non rientranti nella attività;
- beni strumentali;
- beni immobili.
Nel primo caso gli articoli 57 e 85 del Tuir considerano ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale del titolare della ditta individuale, dei soci delle società ed in generale la distrazione dei beni dalla attività di impresa. In tal caso quindi a fronte del costo sostenuto per l’acquisto dei beni sarà iscritto un ricavo pari al valore normale.
Nella seconda ipotesi si realizza la fattispecie tipica delle spese di rappresentanza, ma oltre i limiti di riferimento di queste il costo sostenuto dall’impresa per il relativo acquisto diventa indeducibile (quindi non si genera ricavo).
Se il consumo riguarda beni strumentali occorrerà determinare la plusvalenza o minusvalenza da gestione come differenza tra il valore normale (ricavo di distrazione) e il costo fiscalmente riconosciuto; mancando un corrispettivo di cessione la plus/minus non troverà allocazione nel conto economico ma confluirà come variazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.
Se, invece, ad essere consumati sono beni immobili la privata destinazione sconta le ordinarie imposte, salvo l’applicazione di norme agevolative, quali quelle tuttora in essere, alle quali si rimanda.
Dal punto di vista Iva, l’operazione di autoconsumo può essere soggetta all’imposta ovvero essere fuori campo a seconda che l’imposta all’atto dell’acquisto dei beni sia stata detratta oppure no; nel caso di detrazione dell’imposta la base imponibile, sulla quale determinare l’imposta ora dovuta, sarà data dal prezzo di acquisto o in mancanza di questo dal costo di beni simili determinato alla data dell’operazione.
Nel caso di autoconsumo di servizi, invece, l’operazione non determina mai il sorgere di un ricavo; d’altro canto saranno indeducibili gli eventuali acquisti fatti dall’imprenditore/azienda per produrre i servizi auto-consumati. In materia di Iva, l’autoconsumo rileverà solo se il servizio avrà valore unitario maggiore di euro 25,82 (sempreché l’Iva relativa agli acquisti relativi alla loro esecuzione sia detraibile).
Contabilmente, se si immagina l’autoconsumo da parte di un socio di un bene merce, occorrerà rilevare:
- l’assegnazione,
- lo storno di una riserva e
- il debito Iva.
Le scritture saranno le seguenti.
Riserve …. a Socio c/autoconsumo
(Storno della voce di capitale a fronte del bene distratto).
Socio c/auto-consumo a Rimanenze di merci
(Rilevazione della distrazione del bene).
Credito vs socio per rivalsa Iva a Erario c/Iva
(Rilevazione del debito verso l’erario corrispondente al credito verso il socio per la rivalsa dell’imposta).
28 Gennaio 2022 a 12:29
Buongiorno, alla stessa stregua, potremmo considerare autoconsumo interno,le spese di carburante per la propria auto, per un socio acc.rio di una sas, esercente la vendita carburanti al dettaglio (staz.serv), dovendosi recare lo stesso sul punto vendita per svolgere l’attività di benzinaio e anche per recarsi in banca per svolgere operazioni inerenti l’attività,,,,,,