Aspetti fiscali dei B&B – considerazioni generali
di Leonardo PietrobonUna delle domande più ricorrenti nel momento in cui un nostro cliente decide di intraprendere “l’avventura” del bed and breakfast è come devono essere trattati i proventi derivanti dalla gestione. La risposta sicuramente è all’interno del nostro D.P.R. n. 917/1986, il quale in modo implicito fa riferimento anche all’attività di B&B.
Il punto di partenza è rappresentato da alcune considerazioni preliminari. In primo luogo, è da ricordare che per la maggior parte delle Regioni l’attività non viene considerata d’impresa, quindi non è necessario possedere un partita IVA né iscriversi al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio. Tuttavia, è possibile gestire un B&B anche in forma imprenditoriale.
Sulla base della scelta operata, quindi, possiamo distinguere tra:
- la gestione di un B&B in modo imprenditoriale, con conseguente apertura della partita Iva e rispetto di tutti gli obblighi previsti;
- oppure la gestione del B&B in modo non imprenditoriale in senso stretto, ma mediante l’esercizio dell’attività d’impresa commerciale in modo occasionale.
Nel caso in cui venga scelta la seconda ipotesi i proventi derivanti dall’attività di gestione del B&B sono qualificabili come redditi diversi di cui all’articolo 67 comma 1 lett. i) del Tuir. In particolare, il reddito è calcolato come differenza tra i proventi dell’attività e le spese inerenti documentabili.
Dal punto di vista operativo è quindi opportuno che il gestore del B&B si doti di un “bollettario” per documentare l’incasso dei singoli corrispettivi. Il reddito del B&B sarà quindi la somma delle ricevute rilasciate, meno le spese documentate inerenti al B&B.
Il reddito diverso emergente va trascritto nel quadro RL di Unico Persone Fisiche (in alternativa è utilizzabile anche il modello 730) e assoggettato all’Irpef nei modi ordinari.
In via di principio, queste “spese inerenti” sono tutte quelle che si rendono inevitabili per lo svolgimento dell’attività (comma 2, articolo 71, Tuir), come ad esempio:
- approvvigionamento di generi alimentari;
- materiale per la pulizia e suoi addetti;
- utenze domestiche.
L’Agenzia delle entrate si è occupata degli aspetti fiscali dei B&B con due risoluzioni, rispettivamente la R.M. n. 180/E/1998 e la R.M. n. 155/E/2000 fornendo alcune indicazioni “pratiche” per aiutare gli operatori a stabilire se l’attività di B&B sia esercitata o meno in modo professionale, con conseguente esigenza di apertura della partita Iva. In particolare, l’Agenzia con tali documenti di prassi ha stabilito l’esclusione dalla soggettività imprenditoriale (con partita iva) del contribuente persona fisica che intraprende tale attività, purchè egli soddisfi due sostanziali condizioni:
- la saltuarietà delle prestazioni di servizio;
- l’assenza di mezzi organizzati.
Tali indicazioni, tuttavia, non collimano con le diverse normative regionali. In particolare, le Regioni qualificano l’attività ricettizia come B&B se per il suo svolgimento vengono impiegate stanze (e correlati posti letto) in un numero non superiore a quello prefissato dalla rispettiva legge.
Come accennato, questi requisiti amministrativi assumono soltanto un valore di indizio circa il rispetto del perimetro come sopra delineato ai fini fiscali dall’Amministrazione finanziaria. A parere dell’Ufficio, infatti, il numero delle stanze utilizzate non comporta in sé alcuna implicazione fiscale o attrazione in una sfera piuttosto che in un’altra.
In conclusione, nonostante la snellezza degli adempimenti formali, è comunque necessario che il contribuente che gestisce il B&B al di fuori della sfera d’impresa, soprattutto ai fini di un’eventuale attività accertativa fiscale, si doti di un seppur minimo supporto documentale predisponendo un “bollettario madre-figlia” per quietanzare l’incasso dei singoli corrispettivi, sul quale applicare la marca da bollo da € 2,00 per importi superiori ad € 77,47. Parimenti, egli dovrà procurarsi e conservare la documentazione concernente le spese effettuate, come fatture, scontrini, bollette e ogni altro documento funzionale allo scopo; il tutto tenendo ben presente che la sua attività non deve essere svolta in modo continuativo, onde evitare l’attrazione nella sfera imprenditoriale con necessaria apertura della partita Iva.