Aspetti “premiali” per chi presenta lo studio congruo e coerente
di Luca CaramaschiNei primi anni di applicazione della disciplina degli studi di settore, l’obiettivo primario da raggiungere per i contribuenti era la “congruità” e cioè il raggiungimento, anche per adeguamento, del livello di ricavo puntuale individuato dal software Gerico (per la verità, dopo il conforto ricevuto dell’Agenzia dell’entrate con la circolare n. 5/E/2008, anche il posizionamento “naturale” nell’intervallo di confidenza ha consentito di raggiungere il medesimo obiettivo).
Nel corso degli anni, tuttavia, anche l’altro aspetto “qualitativo”, rappresentato dalla “coerenza”, ha finito per assumere sempre più rilevanza sotto diversi profili.
Un primo esempio è certamente rappresentato dalla disciplina delle società di comodo (sia nell’ambito del test di operatività che in quello delle perdite sistemiche), nella quale l’essere congrui e coerenti allo studio di settore si configura sia come causa di esclusione che come causa di disapplicazione.
L’altro caso che conferisce indubbi benefici al contribuente “coerente” è certamente l’accesso al “regime premiale” introdotto dall’articolo 10 comma 9 del D.L. n. 201/2011, che si applica al verificarsi di due condizioni:
- l’essere congrui (anche per effetto di adeguamento in dichiarazione) e coerenti rispetto agli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dei singoli studi di settore;
- aver regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi, indicando fedelmente tutti i dati previsti.
Gli importanti benefici ai quali accede chi presenta le succitate condizioni possono essere così riassunti:
- preclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54, secondo comma, del DPR n. 633/1972;
- riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del DPR n. 600/1973 e dall’articolo 57, primo comma, del DPR n. 633/1972;
- ammissibilità alla determinazione sintetica del reddito complessivo ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 600/1973 (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
Il comma 12 dell’articolo 10 del D.L. n. 201 dispone, inoltre, che “con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione”.
Per il periodo d’imposta 2015 l’Agenzia delle entrate, con largo anticipo rispetto agli anni precedenti, ha pubblicato il provvedimento datato 13 aprile 2016, con il quale viene regolato l’accesso al “regime premiale” per i contribuenti congrui e coerenti alle risultanze degli studi di settore.
Detti benefici potranno riguardare solo 159 (il cui elenco è presente nell’allegato 1 al citato provvedimento direttoriale) dei 204 studi di settore approvati, cioè quelli per i quali:
- risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro tra le seguenti diverse tipologie:
- efficienza e produttività del fattore lavoro;
- efficienza e produttività del fattore capitale;
- efficienza di gestione delle scorte;
- redditività e struttura;
- oppure, risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a tre sole delle tipologie sopra indicate e che, contemporaneamente, prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.
In attesa delle necessarie modifiche da introdurre nel processo di evoluzione, restano ancora esclusi dal regime premiale per il periodo d’imposta 2015 quasi tutti gli studi di settore relativi al comparto professioni, considerato che la particolare funzione di stima prevista per alcuni studi nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione.
Fanno eccezione due categorie di studi, quella degli studi odontoiatrici (YK21U) e degli amministratori di condomino (WK16U), che prevedono la doppia “anima” sia d’impresa che di lavoro autonomo.
Tra le esclusioni, pare significativo segnalare, la categoria degli agenti e rappresentanti di commercio (WG61, lettere da A ad H) e dei supermercati (WM01U).