14 Settembre 2017

Assegnazione abusiva se la modifica della destinazione è solo formale

di Enrico Ferra
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Le ultime risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 99/E, 100/E e 101/E, tutte pubblicate il 27 luglio scorso, contribuiscono a chiarire meglio il pensiero dell’Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell’abuso del diritto nell’ambito delle disposizioni agevolative previste dalla L. 208/2015 in materia di assegnazione dei beni immobili ai soci.

Come più volte ricordato, la scelta di una modalità di “estromissione” rispetto ad un’altra è del tutto libera, potendo gli interessati scegliere tra l’assegnazione o la cessione ai soci oppure, qualora la società intestataria degli immobili sia una società immobiliare di “puro godimento”, la trasformazione in società semplice. Ciò risulta confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 37/E/2016, ove è stato ribadito che la possibilità di optare per l’assegnazione agevolata in luogo della cessione – e viceversa – costituisce una “scelta preordinata all’esercizio di una facoltà prevista dal legislatore”, potendo il contribuente scegliere la strada meno onerosa in ragione di un legittimo risparmio di imposta non sindacabile ai sensi dell’articolo 10-bis della L. 212/2000 in materia di diritti del contribuente.

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