Assegnazione agevolata anche per le imprese minori
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariCon la recente risoluzione 100/E del 27 luglio scorso l’Agenzia ha risposto ad un’istanza di interpello formulata da una società di persone in contabilità semplificata che intende assegnare ai due soci l’unico immobile presente nel patrimonio societario. La questione attiene alla possibilità di procedere con l’assegnazione agevolata pur in assenza di riserve patrimoniali da utilizzare a fronte dello “scarico” del bene immobile dalla contabilità della società, tenendo conto che secondo quanto precisato nella circolare 37/E/2016 è possibile fruire della disciplina agevolativa solo in presenza di riserve disponibili di utili e/o di capitale di importo almeno pari al valore contabile del bene oggetto di assegnazione. In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la cessione agevolata del bene poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale. Nella risoluzione in commento è evidenziato che la precisazione contenuta nella circolare 37/E/2016 è finalizzata a richiamare il corretto comportamento contabile che la società deve tenere per assegnare il bene ai soci, poiché tale operazione richiede necessariamente l’utilizzo delle riserve presenti nel patrimonio netto della società. Tale aspetto, peraltro, incide anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale). Tuttavia, continua l’Agenzia, “tale precisazione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità”. Pertanto, anche per le società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa. Il passaggio più interessante contenuto nella risoluzione 100/E riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente “con quanto evidenziato nella stessa circolare 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l’assegnazione agevolata in esame”. In altre parole, l’Agenzia conferma la possibilità per le società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci anche tenendo conto che l’operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio. Come noto, tale ultima questione è particolarmente delicata, poiché la circolare 37/E/2016 ha confermato che se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (cd. “sottozero”). E tale aspetto assume dei connotati ancor più critici per le società in regime di contabilità semplificata in cui la ricostruzione del costo fiscale della partecipazione è più difficile mancando il patrimonio netto. L’articolo 68, comma 6, del Tuir dispone che il costo fiscale della partecipazione nei soggetti Irpef di cui all’articolo 5 del Tuir è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza, ed è ridotto degli utili distribuiti ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza. Risulta del tutto evidente che mentre il monitoraggio dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il controllo degli utili distribuiti è un’operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società. Ciò determina maggiori difficoltà per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario, fermo restando che la risoluzione 100/E, pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.