In assenza di tali riserve, precisa la stessa circolare, non sarebbe possibile fruire della disciplina agevolativa, ferma restando la possibilità di procedere con la cessione agevolata del bene poiché per tale ultima operazione non è richiesta la presenza di alcuna riserva nel patrimonio sociale.
Nella risoluzione 100/E/2017 l’Agenzia osserva che la precisazione contenuta nella circolare 37/E/2016 ha lo scopo di ricordare che il corretto comportamento contabile in sede di assegnazione richiede necessariamente l’utilizzo di riserve presenti nel patrimonio netto della società.
Tra l’altro, lo “scarico” delle riserve di patrimonio netto a seguito dell’assegnazione agevolata incide anche sulla successiva eventuale tassazione in capo al socio in funzione della tipologia di riserve utilizzate (di utili o di capitale).
Tale necessità, come si legge nella citata risoluzione, “non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità”.
Pertanto, anche per le società che adottano il regime di contabilità semplificata è possibile fruire dell’assegnazione agevolata, non essendovi alcuna preclusione in tal senso nella norma agevolativa.
Il passaggio più interessante contenuto nella risoluzione 100/E/2017 riguarda la circostanza che la possibilità in questione sarebbe coerente “con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per la società in contabilità semplificata, e quindi in assenza di bilancio, di effettuare l’assegnazione agevolata in esame”.
In altre parole, l’Agenzia conferma la possibilità per le società in contabilità semplificata di assegnare in via agevolata gli immobili ai soci anche tenendo conto che l’operazione stessa può determinare una tassazione in capo al socio.
I riflessi fiscali in capo al socio rappresentano un aspetto delicato, poiché la circolare 37/E/2016 ha confermato che se il valore del bene assegnato è superiore al costo fiscale della partecipazione, la differenza costituisce reddito imponibile in capo al socio assegnatario (cd. “sottozero”).
La ricostruzione del costo fiscale della partecipazione del socio di una società di persone presenta profili critici stante l’assenza di riserve di patrimonio netto.
L’articolo 68, comma 6, Tuir, dispone che il costo fiscale della partecipazione nei soggetti Irpef di cui all’articolo 5 Tuir (tassate con il regime di trasparenza) è aumentato o diminuito rispettivamente dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza, ed è ridotto degli utili distribuiti ma fino a concorrenza dei redditi imputati in precedenza.
Pertanto, mentre la verifica dei redditi e delle perdite imputate per trasparenza deriva dalle dichiarazioni presentate, il controllo delle variazioni patrimoniali è un’operazione che mal si concilia con il regime contabile adottato dalla società.
Tale circostanza comporta maggiori difficoltà per la verifica di eventuali profili di tassazione in capo al socio assegnatario, fermo restando che la risoluzione 100/E/2017, pur occupandosi dei profili contabili in capo alla società, non esclude quanto già precisato in merito ai riflessi in capo ai soci.