11 Settembre 2014

Assegnazione di strumenti finanziari partecipativi a dipendenti

di Fabio Landuzzi
Scarica in PDF
Nel 
Caso 6/2014 Assonime ha approfondito la questione della legittimità dell’emissione da parte di una Spa di uno 
strumento finanziario partecipativo a favore di propri dipendenti finalizzato a creare un 
mezzo di fidelizzazione e di 
collegamento della loro remunerazione con i risultati conseguiti dalla società stessa. Lo strumento finanziario partecipativo in questione, oltre ad essere destinato ai dipendenti della società, presenta le seguenti 
caratteristiche:
  • attribuisce ai titolari un diritto al dividendo;
  • non assegna alcun diritto di voto;
  • è intrasferibile in assoluto;
  • è soggetto a decadenza in caso di uscita del dipendente dalla società;
  • è riscattabile dalla società in ogni momento e per qualsiasi causa, ad un prezzo prestabilito.
Interrogandosi circa la 
legittimità di un simile strumento finanziario, 
Assonime conclude affermativamente.
In linea generale, l’assegnazione degli strumenti finanziari partecipativi ai dipendenti della società o di sue controllate è disciplinata dall’
articolo 2349, comma 2, Cod.civ.; la norma attribuisce la facoltà all’
assemblea straordinaria dei soci, prevedendo che tali strumenti finanziari siano forniti di 
diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi
escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. Gli strumenti finanziari partecipativi assegnati a dipendenti, pur rappresentando una specie della più ampia categoria degli strumenti finanziari partecipativi disciplinata dall’articolo 2346, Cod.civ., se ne distinguono per il fatto che 
la loro attribuzione non sottintende alcun apporto specifico, bensì ha la sua causa nel rapporto di lavoro.
Assonime accede all’interpretazione prevalente in dottrina secondo cui la partecipatività richiesta dalla norma può esaurirsi nella partecipazione ai risultati economici della società, mentre 
l’assegnazione di diritti amministrativi ha carattere accessorio. Quanto al c
oncorso ai risultati d’esercizio della società, si riscontrano in dottrina tesi contrastanti; la prevalente è quella orientata a riconoscere in seno allo strumento finanziario partecipativo 
un vero e proprio diritto all’utile analogo a quello attribuibile ai soci; pertanto, gli utili spettanti ai dipendenti assegnatari degli strumenti finanziari partecipativi dovranno essere depurati della quota destinata alla riserva legale e di quanto diretto alla copertura di perdite pregresse, e 
presupposto della loro erogazione sarà 
l’approvazione del bilancio d’esercizio e 
la delibera dell’assemblea contenente la distribuzione. Nulla vieta che tale aspetto sia 
regolato dallo statuto della società, prevedendo anche 
quote minime garantite dell’utile destinato ai titolari degli strumenti finanziari partecipativi.
In merito alla 
decadenza del titolo al venir meno del rapporto di lavoro, come pure la 
facoltà della società di riscattare in qualsiasi momento lo strumento finanziario partecipativo a condizioni prestabilite, Assonime conclude che si tratta di 
previsioni pacifiche e coerenti rispetto ai contenuti ed alle funzioni dello strumento stesso.
Infine, l’emissione di tali strumenti finanziari partecipativi, non essendo come detto connessa ad alcun apporto, non avrà come contropartita 
alcun intervento sul capitale sociale della società; per quanto concerne 
l’informativa di bilancio, gli amministratori dovranno 
indicare nella Nota integrativa il numero e le caratteristiche degli strumenti finanziari partecipativi evidenziando i 
diritti che essi conferiscono ai loro titolari.