Assegnazione e trasformazione agevolata: la compagine sociale
di Stefano RossettiLa L. 197/2022 (articolo 1, commi 100 – 105) ha riaperto i termini della disciplina delle assegnazioni/cessioni agevolate dei beni ai soci e della trasformazione agevolata in società semplice, prevista in precedenza dall’articolo 1, commi 115 – 120, L. 208/2015.
Come noto la cessione/assegnazione di beni immobili da parte di società commerciali rappresenta un’operazione molto onerosa sotto il profilo fiscale, sia sotto per ciò che riguarda l’imposizione diretta sia per quanto riguarda l’imposizione indiretta.
Tale norma, dunque, permette di abbattere sensibilmente il carico tributario.
L’agevolazione spetta in relazione alle operazioni di assegnazione dei beni ai soci poste in essere entro il 30 settembre 2023 e, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, la condicio sine qua non affinché i benefici possano essere fruiti è l’indicazione nel quadro RQ del modello dichiarativo (circolare dell’Agenzia delle Entrate 26/E/2016), mentre, per quanto riguarda l’operazione di trasformazione in società semplice la norma non specifica se la data del 30 settembre 2023 si debba riferire alla data dell’atto di trasformazione ovvero alla data di iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
I requisiti che devono essere integrati affinché possa essere fruita l’agevolazione attengono:
- alla natura giuridica della società assegnante;
- la natura dei beni assegnati;
- la qualifica dei soci.
Per quanto attiene a quest’ultimo punto, la norma agevolativa subordina il beneficio alla condizione che “tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022”.
L’intento del legislatore è chiaramente quello di evitare che avvengano dei mutamenti nella compagine sociale esclusivamente finalizzati alla fruizione della disposizione agevolativa.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate con la circolare 26/E/2016 ha chiarito che:
- “in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi [i soci] possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello stato”;
- “… la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell’assegnazione, è quella esistente alla data dell’assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell’ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] alla data dell’assegnazione al socio del bene agevolato”;
- “il subentro dell’erede nella qualità di socio successivamente alla predetta data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022], a seguito della accettazione dell’eredità da parte dell’erede medesimo, non è di ostacolo alla possibilità anche per quest’ultimo di fruire della agevolazione in esame in quanto non si tratta di una cessione volontaria della partecipazione”;
- in riferimento alle “società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, società di persone), l’identità dei soci medesimi alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa”;
- “l’agevolazione è inoltre applicabile anche nei casi in cui le azioni o quote dell’effettivo socio siano intestate a società fiduciarie. In tale ipotesi, la società fiduciaria deve risultare iscritta nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022] ed è necessario fornire la prova che il rapporto fiduciario, tra la società fiduciante ed il fiduciario, sia sorto anteriormente alla predetta data”.
Si sottolinea che se la compagine sociale dovesse essere mutata nel periodo intercorrente tra il 30 settembre 2022 e la data dell’assegnazione, l’agevolazione è riservata ai soli soggetti aventi la qualifica di socio al 30 settembre 2022.
Per quanto riguarda l’agevolazione riguardante la trasformazione in società semplice in via agevolata, si evidenzia come tale operazione possa essere effettuata soltanto se all’atto della trasformazione la compagine sociale è composta dagli stessi soci che erano tali alla data del 30 settembre 2022.
La necessità che la compagine sociale alla data della trasformazione non comprenda nuovi soci, deriva dalla circostanza che gli effetti della trasformazione agevolata coinvolgono tutti i soci della società trasformata.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 26/E/2016, ha chiarito che “… è ininfluente … la circostanza che alla data della trasformazione la percentuale di partecipazione del capitale da parte dei singoli soci sia variata rispetto a quella da questi posseduta alla data del 30 settembre 2015 [leggasi 30 settembre 2022]”.