12 Settembre 2016

L’assegnazione di terreni e l’imposizione indiretta

di Leonardo Pietrobon
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Come stabilito dal comma 115 e seguenti dell’articolo 1 L. 208/2015 possono essere assegnati o ceduti in via agevolata i beni immobili diversi da quelli indicati nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del D.P.R. 917/1986, ovvero quelli “utilizzati esclusivamente per l’esercizio […] dell’impresa commerciale da parte del possessore”. Di conseguenza, se l’immobile:

  • rientra nel concetto di cui all’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, lo stesso non risulta assegnabile in modo agevolato, in quanto qualificabile come immobile strumentale;
  • mentre se non ricade nel concetto di cui all’articolo 43, comma 2, D.P.R. 917/1986, lo stesso risulta assegnabile in modo agevolato.

Sulla base di tali considerazioni, la possibilità di procedere con l’assegnazione di terreni, ex articolo 1 commi da 115 a 120 L. 208/2015, non è espressamente esclusa. Di conseguenza, al sussistere di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione normativa, anche i terreni possono essere oggetto di assegnazione agevolata.

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L’assegnazione, la trasformazione e l’estromissione agevolata
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