In relazione a tale ultima fattispecie, ricorrente nella pratica, tre sono le situazioni in cui l’Iva non è stata detratta all’atto dell’acquisto:
- il bene è stato acquistato presso un privato,
- ovvero prima del 1° gennaio 1973 (data in cui è stata introdotta l’Iva),
- e da ultimo quando non è stata detratta per intero l’imposta assolta sull’acquisto.
Vi sarebbe anche una quarta ipotesi, ossia quando il bene è pervenuto alla società che lo assegna a seguito di un’operazione straordinaria esclusa dal campo di applicazione dell’Iva: cessione e conferimento d’azienda, fusione e scissione.
In assenza di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate, si ritiene che in tal caso si debba aver riguardo alla sorte dell’Iva assolta dal soggetto dante causa dell’operazione straordinaria, trattandosi di operazioni “trasparenti” ai fini Iva.
Pertanto, se il soggetto dante causa ha acquistato il bene “senza” Iva (o non ha detratto per intero l’imposta) la società avente causa dell’operazione straordinaria assegna il bene con esclusione da Iva, altrimenti l’operazione assume rilevanza ai fini di tale tributo (esente o imponibile).
Come anticipato in precedenza, la circostanza di aver acquisto il bene senza la detrazione dell’Iva ne determina l’esclusione da imposta all’atto dell’assegnazione agevolata (e non anche della cessione) con importanti riflessi sull’applicazione delle altre imposte indirette.
In merito a queste ultime, si ricorda, l’agevolazione comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 50% quando sono dovute in misura proporzionale, mentre le ipotecarie e catastali sono sempre dovute in misura fissa.
Mentre sul fronte abitativo nulla cambia nell’applicazione delle imposte indirette tra un’assegnazione esente da Iva ed una esclusa da Iva, in quanto in entrambi i casi opera l’alternatività tra Iva ed imposta di registro (che sarà dovuta nella misura dell’1% se l’immobile assegnato fruisce dell’agevolazione “prima casa” in capo al socio persona fisica e 4,5% negli altri casi), per l’assegnazione di immobili strumentali le differenze sono sostanziali in quanto:
- l’assegnazione agevolata esente da Iva sconta l’imposta di registro in misura fissa (al pari delle operazioni ordinarie) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa di euro 200 cadauna (in luogo del 4% complessivo);
- l’assegnazione agevolata fuori campo Iva comporta l’alternatività con l’imposta di registro proporzionale ridotta al 50% (nella misura del 4,5% o del 2% se l’assegnazione riguarda un fabbricato destinato ad attività commerciale) e le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.
Assume quindi rilievo l’informazione che il consulente dovrà chiedere alla società in merito al regime Iva dell’immobile all’atto dell’acquisto poiché ciò si riflette anche sull’applicazione delle altre imposte indirette all’atto dell’assegnazione, nonché su eventuali ulteriori conseguenze in termini di pro-rata o rettifica della detrazione qualora la stessa sia stata operata.