Nel primo caso si deve aver riguardo al valore o al corrispettivo che la società ha utilizzato in occasione del trasferimento al socio, e più precisamente:
- se l’immobile è stato assegnato al socio, la circolare AdE 26/E/2016 ha precisato che il costo che deve assumere il socio assegnatario è pari al valore che la società ha utilizzato ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, corrispondente al valore normale del bene stesso che nel caso di specie può essere fatto coincidere con il valore catastale dello stesso;
- se l’immobile è stato ceduto al socio, si deve aver riguardo al corrispettivo pattuito tra le parti.
Nessuna conseguenza, invece, si realizza nella trasformazione agevolata in società semplice, poiché l’immobile è trasferito alla società post trasformazione allo stesso costo fiscale che lo stesso aveva in capo alla società prima della trasformazione.
Come precisato nella circolare AdE 26/E/2016, infatti, l’unica conseguenza che si realizza in capo ai soci della società trasformata è l’incremento del costo fiscale della partecipazione in misura pari al valore su cui la società ha pagato l’imposta sostitutiva.
Le differenze più significative riguardano la fase del trasferimento dell’immobile da parte degli aventi causa delle operazioni agevolate.
In primo luogo, per il calcolo del periodo di possesso quinquennale, quale periodo temporale rilevante per la tassazione della plusvalenza, è bene evidenziare la profonda differenza tra assegnazione e cessione da un lato e trasformazione in società semplice dall’altro.
Mentre nel primo caso, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 26/E/2016, il quinquennio di possesso decorre dalla data in cui è avvenuto il trasferimento agevolato, nell’ipotesi di trasformazione in società semplice quest’ultima “eredita” il periodo di possesso che il bene aveva in capo alla società prima della trasformazione, con la conseguenza che per verificare se la plusvalenza sia rilevante è necessario retroagire alla data in cui la società ha acquisito il bene all’origine.
In merito alle modalità di verifica del possesso del bene si rendono opportune alcune considerazioni.
In primo luogo, se l’assegnazione o la cessione agevolata è stata effettuata a favore di un socio che ha adibito l’immobile a propria abitazione principale o dei suoi familiari, la plusvalenza derivante dalla cessione entro i cinque anni è comunque esclusa da tassazione in quanto il bene è stato adibito per la maggior parte del periodo di possesso (che decorre dalla data dell’assegnazione o della cessione da parte della società al socio) ad abitazione principale.
In secondo luogo, si evidenzia che, come già anticipato, la società semplice post trasformazione, nella maggior parte dei casi, potrà escludere da tassazione la plusvalenza potendo far proprio anche il periodo di possesso in capo alla società prima della trasformazione.
Infine, se il bene assegnato è un terreno edificabile, la successiva vendita da parte del socio o della società semplice è in ogni caso rilevante ai fini fiscali poiché l’articolo 67, lettera b), Tuir non contiene alcuna esclusione per i beni in questione anche in presenza di un possesso ultra quinquennale.