28 Febbraio 2014

Assegno al coniuge, deducibile l’assegno riferito alla transazione degli omessi pagamenti precedenti

di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365
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Gli assegni all’ex coniuge rappresentano, da sempre, un onere importante tra quelli deducibili, atteso che l’importo da corrispondere spesso e volentieri è particolarmente rilevante. Trattasi degli assegni corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento di matrimonio, di divorzio. Gli assegni, che devono essere rigorosamente periodici, sono deducibili nella misura in cui risultano in base a provvedimento della autorità giudiziaria, non essendo ammessa la deducibilità degli assegni erogati spontaneamente. Da sempre, invece, l’assegno erogato in unica soluzione è considerato non deducibile. In tale direzione si è espressa addirittura la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 383 del 22 novembre 2001, affermando che “la deducibilità dell’assegno una tantum finirebbe con il rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale”. Ad equilibrare la deducibilità dell’assegno al coniuge provvede la speculare previsione, all’interno dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in forza della quale l’assegno periodico percepito deve essere sottoposto a tassazione. A tal fine, peraltro, i modelli dichiarativi richiedono l’indicazione, in capo a chi deduce, del codice fiscale del soggetto percettore. Se invece si è in presenza di assegni erogati in unica soluzione, a fronte della predetta indeducibilità, corrisponde la non imponibilità dell’importo in capo al coniuge percettore.

Sono deducibili solo gli importi destinati al coniuge, essendo esclusi, per esplicita previsione normativa, gli importi destinati al mantenimento dei figli. Se la disposizione del giudice non provvede, si ritiene che il 50% dell’importo sia destinato ai figli e pertanto in egual misura si riduce l’importo deducibile.

Riassunte in poche righe le caratteristiche fondamentali di tale onere, è il caso di soffermarsi su una recente interessante sentenza della Corte di Cassazione, la n. 4402 del 24 febbraio 2014, che si espressa su una particolare vicenda afferente gli assegni corrisposti all’ex coniuge. Nel caso considerato, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la corretta deduzione di un assegno erogato al coniuge, in quanto ritenuto “una tantum” e non periodico. Il contribuente, di contro, aveva impugnato tale contestazione, dimostrando che se è vero che l’assegno dedotto è unico, lo stesso trae origine da un presupposto ben preciso: la transazione, avvenuta con l’ex coniuge, circa i mancati pagamenti precedenti dei diversi assegni periodici cui era stato condannato in sede giudiziaria. Dunque a parere del contribuente ricorrevano tutte le condizioni per la deduzione, essendosi comunque in presenza di “assegni periodici” e rappresentando la transazione solo una modalità di estinzione del “debito” da assolvere. La Suprema Corte ha condiviso il punto di vista del contribuente, confermando la decisione della CTR e ribadendo che l’assegno in questione aveva ad oggetto “(…) non la liquidazione una tantum in unica soluzione, e quindi in forma capitalizzata, degli interessi patrimoniali (….) bensì l’adempimento di un’obbligazione specifica, l’assegno periodico di mantenimento non corrisposto alle prescritte scadenze”. In pratica, il pagamento dell’assegno poi dedotto in dichiarazione era destinato “(…) a sanare detto inadempimento; come tale mantiene immutato il suo riferimento alle prescrizioni della sentenza di separazione e quindi al titolo originario, nonché la riconducibilità al reddito dei coniugi, con quel che consegue in termini di detraibilità fiscale”.

La posizione della Corte di Cassazione non può che condividersi e, peraltro, appare in linea anche con due recenti interpretazioni dell’amministrazione finanziaria sul tema, che appunto sottolineano come debba aversi sempre riguardo al reale presupposto che conduce alla regolarizzazione dei rapporti tra i coniugi. Nello specifico sono da tener presente:

  • la risoluzione n. 153 del 2009, secondo cui la particolare connotazione giuridica che caratterizza la liquidazione una tantum dell’ammontare stabilito per il mantenimento del coniuge, permane anche nell’ipotesi in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento però sia frazionato in un numero definito di rate. Di fatto, la rateazione dell’importo deciso in unica soluzione non cambia l’essenza dell’accordo e soprattutto la caratteristica della corresponsione, che resta una tantum, non essendo deducibile per il pagatore e non imponibile per il percettore;
  • la risoluzione 157 del 2009, che ha invece consentito la deducibilità nella casistica particolare di restituzione, da parte della ex moglie, di una somma a suo tempo trattenuta in eccesso a valere sulla liquidazione di fine rapporto di lavoro del marito. In particolare, il giudice ha stabilito che la restituzione di parte della suddetta liquidazione, in quanto non dovuta, debba avvenire mediante l’ordinanza all’INPS “di non effettuare più la trattenuta sulla pensione, fino ad esaurimento del credito”. Di fatto, in assenza della trattenuta, sembrava non configurarsi più corresponsione, ma in realtà non è così, in quanto si è in presenza solo di una sorta di “compensazione” tra l’importo dovuto a titolo di assegno periodico e quanto deve essere restituito dal coniuge percettore.

In definitiva, a rilevare, nel caso di accordi ulteriori circa la modalità di corresponsione, è sempre l’oggetto iniziale della decisione del giudice, ossia che deve essersi in presenza dell’obbligo di corrispondere un assegno periodico. In tale ipotesi, l’assegno è certamente deducibile. Tornando al caso esaminato, resta un’ultima curiosità: chissà se il coniuge percettore ha sottoposto a tassazione l’assegno ricevuto. Ma questa è tutta un’altra storia!