Assenza di continuità tra nuova e vecchia ppc
di Luigi ScappiniLa Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19909 del 20 settembre 2016, ha ribadito come l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004abbia esteso anche all’imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all’articolo 1, L. 604/1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all’articolo 2, n. 1, L. 604/1954,poiché tali requisiti sono dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il Legislatore intende incentivare.
In considerazione di tale principio di assenza di soluzione di continuità tra le due norme, ai fini della fruizione del beneficio della cd. ppc, non è necessaria la produzione all’Amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, del certificato rilasciato dall’Ispettorato provinciale agrario entro 3 anni dalla registrazione dell’atto. Ed invero il Legislatore, con l’articolo 1, comma 4, D.Lgs. 99/2004, secondo cui “All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto“, ha inteso riconoscere a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) un’agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, avente la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un’agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince dall’incompatibilità degli stessi rispetto all’imprenditore agricolo professionale (IAP). Ne consegue che la funzione dell’incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola non può ritenersi subordinato all’esistenza, da certificare, di requisiti che, nella sostanza, la neghino.





