Assenza di obblighi contabili e conti correnti “promiscui”
di Maurizio Tozzi – Comitato Scientifico Master Breve 365Corte Costituzionale n.228 del 2014,
commentata nei giorni scorsi da Giovanni Valcarenghi, risolve senza ombra di dubbio la problematica del prelevamento in capo ai lavoratori autonomi. L’impatto della decisione, però, sembra essere di
ampia portata, essendo i principi in essa contenuta talmente forti da poter essere proficuamente utilizzati anche in altre circostanze.
- l’attività svolta dai lavoratori autonomi si caratterizza per la preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la marginalità dell’apparato organizzativo, che diviene quasi del tutto assente nei casi in cui è più accentuata la natura intellettuale dell’attività svolta, come per le professioni liberali;
- il reddito professionale è normalmente gestito con un sistema di contabilità semplificata, con inevitabile e fisiologica promiscuità delle entrate e delle spese professionali e personali.
la non debenza dell’imposta anche in determinate fattispecie di reddito d’impresa, connaturate da scarsa organizzazione. Relativamente poi alla promiscuità delle entrate e delle spese lavorative con quelle personali, soprattutto in presenza di obblighi contabili semplificati, l’estensione del concetto espresso dalla Corte Costituzionale anche al mondo imprenditoriale
è ben visibile, essendo sufficiente pensare ai contribuenti semplificati o addirittura in regimi agevolati (in primo luogo i c.d. minimi), oppure ai soci, che inevitabilmente utilizzano i propri conti per scopi personali.
margini difensivi si offrono al dunque?
dall’articolo 53 della Costituzione, ossia la determinazione del reale reddito del contribuente. Ad esempio, un recupero “asettico”, mediante un accertamento analitico, dei prelievi effettuati dall’imprenditore o dai soci sui propri conti, senza tener conto di utilizzi familiari e senza riconoscimento di costi non può essere affatto tollerato. In tale direzione mirabile è la
sentenza n. 336/32/13 della CTR Campania, che proprio in materia di indagini finanziarie ha evidenziato come il richiamato baluardo costituzionale non possa essere mai superato.
assenza di specifici obblighi contabili. I contribuenti in regimi semplificati o super semplificati non si distanziano dai professionisti e, oltre alle statuizioni della sentenza n. 228 in commento, appare utile quanto stabilito nella sentenza n.
335/17/13 della CTR Sicilia, secondo cui è impossibile chiedere al contribuente una completa riconciliazione tra movimentazioni finanziarie dei sui conti e accadimenti lavorativi. Così si esprimono i giudici siciliani: “
L’Ufficio insiste sulle rilevazioni bancarie e sull’onere della prova che incombe al contribuente per le operazioni che non trovano riscontro nella contabilità. Ma il contribuente non può essere onorato di una prova impossibile. E inoltre, nel caso in esame, il (contribuente) ha dato spiegazioni e ha esibito documenti (….) che giustificano la impossibilità di porre in essere, in assenza di una obbligatorietà di contabilità ordinaria, una ricongiunzione tra le movimentazioni bancarie e le annotazioni in contabilità”.
CTP di Ancona,
n. 281/04/14, che seppur riferita ad un professionista, è esplicativa della casistica dei soggetti in contabilità semplificata e che peraltro riceve pagamenti prevalentemente in
contanti, oltre ad utilizzare il conto per scopi personali.
“(….) risulta assurdo pretendere, come fa l’ufficio, di trovare un preciso riscontro fra il versato e l’incassato, quando quest’ultimo risulta ampiamente superiore al primo. Basterà quindi considerare che il ricorrente, operando con clientela privata, incassa (in parte) in contanti, per cui deciderà di trattenere quanto necessario per le proprie esigenze personali e famigliari, senza effettuare il passaggio nel conto corrente. Se poi, a posteriori, le esigenze saranno risultate sovrastimate o posticipate, egli si ritroverà con un’eccedenza di contante che andrà a sommarsi agli incassi nel frattempo effettuati. Per dare prova di ciò occorre che venisse imposto al contribuente la tenuta del giornale di cassa non solo per le operazioni commerciali ma anche per quelle personali e famigliari: il che non risulta ancora essere stato attuato dalla normativa tributaria!”.
- dimostrare la violazione dell’articolo 53 della Costituzione (sentenza n. 336/32/13 CTR Campania);
- evidenziare che in assenza di obblighi contabili si rischia di attribuire al contribuente una “prova diabolica” (sentenza n. 335/17/13 della CTR Sicilia);
- sostenere che la persona fisica naturalmente trattiene importi per i propri scopi personali, non essendo ciò vietato (sentenza n. 281/04/14 della CTP di Ancona).