11 Dicembre 2024

Assetti organizzativi e prevenzione della crisi: rischi e opportunità

di Luigi Ferrajoli
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L’intervento normativo di cui al D.Lgs. 14/2019 ha introdotto una nuova formulazione dell’articolo 2086, cod. civ., imponendo all’imprenditore d’implementare, all’interno dell’impresa, un assetto organizzativo che funga da rilevatore dell’eventuale crisi e perdita della continuità aziendale.

 

Premessa

Secondo quanto stabilito dall’articolo 2086, cod. civ., come novellato dall’articolo 375, Codice, l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Il medesimo, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere d’istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

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