Assicurazione professionale
di EVOLUTIONI professionisti interessati all’obbligo assicurativo, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 137/2012, sono coloro che per l’esercizio della professione sono obbligati all’iscrizione ad un Albo riconosciuto dalla legge (cd. professioni protette). Successivamente, l’articolo 10 della Legge 24/2017 (Legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto l’obbligo di una copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti che operano al di fuori di dette strutture. Coloro, invece, che prestano il proprio lavoro per il tramite delle strutture sanitarie provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Per quanto riguarda gli ingegneri, è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, in quanto l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale scatta nel caso in cui l’iscritto all’Ordine degli ingegneri dimostri di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Pertanto, gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti che non esercitano effettivamente la professione, non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale.
Sono, invece, esclusi coloro che non appartengono ad un Ordine, comprese quindi anche le associazioni, per le quali la Legge 4/2013 (Disposizione in materia di professioni non organizzate) prevede la copertura assicurativa come “eventuale” per le categorie non organizzate.
Inoltre, anche la categoria dei notai viene esonerata dal suddetto obbligo assicurativo, in quanto nel 1999 il Notariato ha stipulato un’assicurazione che copre tutti gli iscritti all’Ordine.
Infatti, il D.Lgs. 182/2006 modificando gli articoli 19 e 20 della Legge 89/1913, dispone che per i notai è il Consiglio Nazionale del Notariato che provvede a forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività notarile, uguale per tutti i notai e gravante, quindi, sul proprio bilancio; la compagnia assicuratrice dovrà essere scelta con procedure di evidenza pubblica. Resta salva la facoltà per il notaio di stipulare una polizza aggiuntiva a proprie spese.
Tuttavia, nel caso in cui manchino tali forme collettive, il notaio deve provvedere a tale obbligo, a pena di provvedimento disciplinare.
Gli estremi della polizza collettiva o di quella individuale devono essere pubblicizzati presso il consiglio notarile distrettuale di appartenenza, ai fini conoscitivi verso i terzi.
Per quanto riguarda la categoria degli avvocati, nonostante tale onere sia stato previsto dal citato articolo 5, D.P.R. 137/2012, per tutti i professionisti iscritti ad un Albo, l’articolo 12 della nuova legge professionale forense (Legge 247/2012), intervenendo sul tema dell’assicurazione obbligatoria, ha stabilito che “l’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal Consiglio Nazionale Forense, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. […]
Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.“
L’articolo 19-novies del D.L. 148/2017, convertito in Legge 172/2017, ha abrogato l’obbligo di stipula di apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti al professionista.
Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |