Assicurazione professionale
di EVOLUTIONI professionisti interessati all’obbligo assicurativo, ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 137/2012, sono coloro che per l’esercizio della professione sono obbligati all’iscrizione ad un Albo riconosciuto dalla legge (cd. professioni protette). Successivamente, l’articolo 10 della Legge 24/2017 (Legge annuale sulla concorrenza) ha introdotto l’obbligo di una copertura assicurativa a carico delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, nonché per i professionisti che operano al di fuori di dette strutture. Coloro, invece, che prestano il proprio lavoro per il tramite delle strutture sanitarie provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Per quanto riguarda gli ingegneri, è necessario distinguere tra chi esercita effettivamente la professione e chi no, in quanto l’obbligo di assicurazione per responsabilità civile professionale scatta nel caso in cui l’iscritto all’Ordine degli ingegneri dimostri di esercitare in modo effettivo l’attività libero-professionale. Pertanto, gli ingegneri non iscritti all’Albo e quelli iscritti che non esercitano effettivamente la professione, non sono obbligati a stipulare una polizza RC professionale.




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