Assirevi guida il revisore nel parere in caso di aumento del capitale
di Francesco RizziRecentemente Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili) ha pubblicato il documento di ricerca n. 221 contenente le “linee guida” per l’espressione del parere chiesto alla società di revisione o al revisore legale in ordine alla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni determinato dall’organo amministrativo nel caso di proposta di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell’articolo 2441 cod. civ. e dell’articolo 158 D.Lgs. 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria – “TUIF”).
In particolare, le fattispecie nelle quali interviene, con proprio parere, il revisore legale sono tre:
- ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., nonché dei commi quinto e sesto del medesimo articolo “Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. … omissis … Quando l’interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale”.
Le predette proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione “devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, … omissis … comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea.
Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. …”.
In tale caso, il revisore legale riceve la relazione degli amministratori, ma il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni deve essere emesso dal collegio sindacale, anche se l’organo amministrativo potrebbe pure chiedere ad un revisore legale una sua “opinion” in proposito;
- ai sensi dell’articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ. e dell’articolo 158, comma 3, TUIF “Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale”. In tali casi, inoltre, sia la relazione degli amministratori che il parere del revisore sono resi pubblici (mediante specifiche modalità previste dall’articolo 125 ter, comma 1, TUIF) almeno 21 giorni prima dell’assemblea e fino a quando questa abbia deliberato e devono essere allegati alla deliberazione da depositare nel Registro delle Imprese.
In questa fattispecie, viene chiesta al revisore legale una specifica relazione sulla corrispondenza del prezzo di emissione al valore di mercato delle azioni;
- ai sensi dell’articolo 158, commi 1 e 2, TUIF, nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati “In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni è rilasciato da un revisore legale o da una società di revisione legale. Le proposte di aumento del capitale sociale sono comunicate al revisore legale o alla società di revisione legale, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori prevista dall’articolo 2441, sesto comma, del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve esaminarle”. Inoltre, come previsto nella precedente casistica, sia la relazione degli amministratori che il parere del revisore sono resi pubblici (mediante le modalità previste dall’articolo 125 ter, comma 1, TUIF) almeno 21 giorni prima dell’assemblea e fino a quando questa abbia deliberato e devono essere allegati alla deliberazione da depositare nel Registro delle Imprese.
Anche in tale fattispecie viene chiesto al revisore un parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni determinato dagli amministratori.
Orbene, secondo Assirevi, i pareri emessi dal revisore nell’ambito delle predette casistiche non rientrano nelle ordinarie attività di audit del revisore legale né in quelle di review, ma sono riconducibili agli incarichi di assurance diversi da quelli contabili e, in particolare, agli assurance engagements previsti dal principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE) n. 3000.
Da ciò discenderebbe il corollario secondo cui “l’attestazione del revisore è fornita su una determinazione che rimane di responsabilità del suo autore, vale a dire il Consiglio di Amministrazione …” (cfr. par. 3.1 del documento di ricerca).
Inoltre, in ciascuna delle superiori casistiche, il parere del revisore legale sarà costituito da un esame critico e da una verifica dei criteri utilizzati dagli amministratori (o dall’advisor eventualmente incaricato da questi) per la fissazione del prezzo di emissione, al fine di esprimere un giudizio sulla congruità logica delle determinazioni effettuate dall’organo amministrativo.
In sintesi, il revisore legale dovrà quindi valutare i profili di ragionevolezza e di “non arbitrarietà” delle scelte degli amministratori alla luce dei principi di riferimento normalmente utilizzati nella migliore prassi e tecnica professionale per tali operazioni.
Nel caso in cui il parere non sia richiesto al revisore incaricato della revisione legale della società, dovrà essere anche effettuata un’opportuna autovalutazione dell’indipendenza, secondo i criteri stabiliti dal predetto principio internazionale sugli incarichi di assurance (ISAE n. 3000).
Ai fini della documentazione del lavoro, il documento di ricerca si correda, infine, di due facsimili di relazione del revisore (allegati 1 e 2), di un modello di lettera di incarico (allegato 3) e di un opportuno facsimile di lettera di attestazione (allegato 4).