Assirevi pubblica il “nuovo” OPI N. 1R: le prime indicazioni
di Fabio LanduzziAssirevi ha recentemente pubblicato la versione “revised” del Documento OPI N. 1 in materia di Principi contabili internazionali (Ifrs) avente per oggetto il trattamento contabile delle “business combinations under common control” nel bilancio d’esercizio e nel bilancio consolidato.
Le “business combinations under common control” sono operazioni che possono assumere connotazioni legali differenti accumunate dal fatto di essere spesso compiute per ragioni riorganizzative senza un sottostante trasferimento del controllo sull’oggetto trasferito; si possono annoverare in questa casistica le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende, eccetera.
Poiché queste operazioni sono escluse dall’ambito di applicazione del Principio Ifrs 3, si pone il problema di individuare una guida tecnica a cui informare la loro contabilizzazione nel bilancio d’esercizio delle società partecipanti e, se del caso, nel bilancio consolidato. La disamina condotta da Assirevi nella versione “revised” del Documento OPI 1 propone una distinzione fra due tipologie di operazioni rientranti nella specie in oggetto:
- le operazioni di acquisizione e conferimento di rami di azienda che soddisfano la nozione di “business” nell’accezione contenuta nello Ifrs 3;
- le operazioni di acquisizione e conferimento di partecipazioni di controllo.
Con riguardo alla prima categoria di operazioni “under common control”, dato atto della inapplicabilità dello Ifrs 3 e del fatto che il sistema dei principi Ias/Ifrs è un sistema chiuso, Assirevi osserva che la soluzione al tema deve necessariamente essere ricercata in prima battuta all’interno del corpo stesso dei principi Ifrs, secondo le indicazioni che si possono trarre dai canoni di cui allo Ias 1.
Il metodo di rappresentazione delle operazioni di “business combinations under common control” deve quindi riflettere la “sostanza economica” dell’operazione stessa, da intendersi come attitudine dell’operazione a generare valore aggiunto misurabile, ad esempio, in termini di maggiori ricavi, economie nei costi, eccetera; il tutto deve quindi concretizzarsi in significative variazioni nei flussi di cassa fra il prima ed il dopo l’operazione.
Pertanto, il trattamento contabile dell’operazione – che deve comunque privilegiare principi idonei ad assicurare la continuità di valori – consegue alla sussistenza o meno di “sostanza economica” nell’accezione sopra esposta.
Così, se l’operazione che ha per oggetto un trasferimento di business (ad esempio, un ramo di azienda) non ha “significativa influenza sui flussi di cassa delle attività nette trasferite”, la rilevazione contabile deve avvenire secondo il principio della continuità di valori: ciò significa che devono essere conservati gli stessi valori di libro che gli elementi del business trasferito avevano nelle rispettive contabilità prima dell’operazione. È tuttavia possibile che le attività nette siano trasferite non al loro valore di libro, bensì ad un corrispettivo in denaro diverso, come avviene tipicamente nel caso della cessione di un business ad una entità under common control contro il pagamento di un prezzo in denaro. In questa circostanza, come sintetizzato in modo sistematico nella tabella inclusa nel Documento OPI 1 di Assirevi, il soggetto acquirente deve rilevare le attività e le passività facenti parte del compendio acquisito ai loro valori storici, ovvero ai valori che esse avevano nella contabilità del venditore oppure nel bilancio consolidato della controllante. La differenza fra il corrispettivo in denaro ed i valori di libro del business trasferito rappresenta null’altro che un’operazione fra soci da rilevare, a seconda delle circostanze e della società partecipante, come una contribuzione o come una distribuzione di patrimonio netto delle società partecipanti all’operazione.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: