Assistenza tecnica Commissioni tributarie: regole per l’abilitazione
di Gennaro NapolitanoNella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 233 del 4 ottobre 2019, è stato pubblicato il D.M. 5 agosto 2019, n. 106, che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, D.Lgs. 546/1992 (come modificato dall’articolo 9, comma 1, lettera e, D.Lgs. 156/2015), detta le regole relative alla procedura amministrativa per il rilascio dell’autorizzazione all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie per i soggetti non iscritti in albi professionali.
Il decreto in esame stabilisce altresì le modalità di tenuta dell’elenco dei soggetti abilitati, nonché i casi di incompatibilità, diniego, sospensione e revoca dell’iscrizione, anche sulla base dei principi contenuti nel codice deontologico forense.
L’elenco è tenuto dalla Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle Finanze ed è articolato nelle Sezioni I, II, III, IV e V, in ciascuna delle quali sono rispettivamente iscritte le categorie di soggetti abilitati, di cui alle lettere d), e), f), g) e h) del comma 3 dell’articolo 12 D.Lgs. 546/1992 e cioè:
- dipendenti delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto degli enti impositori (ad esempio, Regioni, Province, Comuni, Agenzie fiscali), del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ufficiali e ispettori della Guardia di finanza, se cessati dall’impiego dopo almeno venti anni di effettivo servizio, di cui almeno gli ultimi dieci prestati a svolgere attività connesse ai tributi (liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate, gestione del relativo contenzioso, nonché relative attività accessorie, analisi, ricerca e predisposizione di atti normativi e di documenti di prassi in materia tributaria);
- soggetti già iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti imposta di registro, imposta di successione, tributi locali, Iva, Irpef, Irap e Ires;
- funzionari delle Associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 545/1992 (15 gennaio 1993), risultavano iscritti negli elenchi tenuti dalle Intendenze di finanza competenti per territorio
- dipendenti delle Associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate, limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale;
- dipendenti dei Centri di assistenza fiscale (Caf) e delle relative società di servizi, purché in possesso di diploma di laurea magistrale in giurisprudenza o in economia ed equipollenti, o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali il Caf ha prestato loro assistenza.
Gli articoli 3, 5, 6 del D.M. disciplinano, rispettivamente, i requisiti per l’iscrizione all’elenco, il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di iscrizione, nonché i documenti da allegare alla domanda.
A iscrizione avvenuta, la Direzione della giustizia tributaria rilascia la tessera di difensore abilitato all’assistenza tecnica innanzi alle Commissioni tributarie. La tessera, nominativa e munita di foto, contiene l’indicazione della sezione dell’elenco nella quale il soggetto è iscritto, il numero di iscrizione e l’eventuale termine di validità (articolo 8).
Ai sensi dell’articolo 9, l’attività di assistenza tecnica non può essere esercitata:
- nella Regione o nelle Province, con essa confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie provinciali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente;
- nella Regione, o in quelle confinanti, in cui gli iscritti abbiano con i giudici delle Commissioni tributarie regionali rapporti di coniugio, convivenza e parentela fino al secondo grado e di affinità in primo grado o siano con gli stessi uniti civilmente.
Lo stesso articolo stabilisce che l’attività di assistenza tecnica è incompatibile:
- con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui;
- con la qualità di socio illimitatamente responsabile o amministratore di società di persone, aventi quale finalità l‘esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione; l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;
- con lo svolgimento di lavoro subordinato.
Le ipotesi di diniego, sospensione, revoca, sospensione cautelare e cancellazione dell’iscrizione sono disciplinati rispettivamente dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del decreto.
L’articolo 17 stabilisce che l’elenco deve essere pubblicato sui siti istituzionali del Ministero dell’Economia e delle Finanze e deve contenere i dati identificativi dell’iscritto, il numero e la data di rilascio della tessera con l’indicazione della relativa sezione, nonché l’eventuale stato di sospensione dall’esercizio dell’attività, senza alcun riferimento ai relativi presupposti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore decorsi 180 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto in esame.