Le associazioni in 398 saranno obbligate al “nuovo” spesometro?
di Guido MartinelliMarta SaccaroL’articolo 4 del D.L. 193/2016 ha modificato, a decorrere dal prossimo anno, le regole per la comunicazione di alcuni dati all’Agenzia delle Entrate. Nello specifico, com’è ormai noto (e salvo modifiche in sede di conversione del provvedimento), scomparirà la comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini Iva (cosiddetto spesometro), per fare posto a due comunicazioni periodiche riguardanti:
- i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate nel trimestre di riferimento, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni;
- i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
Le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, compresa la comunicazione relativa all’ultimo trimestre che dovrà essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
In relazione alla prima tipologia, i dati che dovranno essere inviati sono quelli relativi:
- ai dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni,
- alla data ed al numero della fattura,
- alla base imponibile,
- all’aliquota applicata,
- all’imposta e
- alla tipologia di operazione.
Per espressa previsione, non sono tenuti alla comunicazione periodica dei dati relativi alle liquidazioni i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche.
Date queste caratteristiche di carattere generale, ci si chiede a quali nuovi obblighi saranno soggette le associazioni che, avendo esercitato l’opzione per l’applicazione del regime forfettario della L. 398/1991, determinano l’IVA secondo modalità forfettarie.
Sul punto, non sembrano sussistere molti dubbi in relazione al fatto che, non essendo questi soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, non siano obbligati alla trasmissione telematica dei dati relativi alle liquidazioni del tributo (la seconda delle comunicazioni sopra ricordate).
Qualche perplessità applicativa desta, invece, l’obbligo di trasmettere la comunicazione trimestrale dei dati relativi alle fatture emesse e ricevute (e registrate).
Come anche più sopra ricordato questo adempimento sostituisce, dal 2017, quello relativo all’obbligo della trasmissione della comunicazione annuale (l’articolo 4 del D.L. 193/2016 sostituisce infatti l’articolo 21 del D.L. 78/2010, con il quale era stato codificato l’obbligo di trasmissione annuale dei dati). A proposito di quest’ultimo obbligo, si ricorda che in una raccolta di risposte alle domande più frequenti (FAQ), ancora reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, era stato precisato che i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime forfettario della L. 398/1991, “anche se non sono tenuti alla registrazione analitica delle fatture passive ricevute, devono comunicare gli importi relativi agli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all’attività commerciale eventualmente svolta. Infatti, l’obbligo di comunicazione è correlato alla cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese e ricevute e non a quello della registrazione, che costituisce un adempimento successivo e diverso rispetto all’emissione della fattura”.
L’Agenzia aveva dunque posto l’accento sul fatto che l’obbligo di comunicazione annuale competeva per tutte le operazioni “rilevanti” agli effetti dell’IVA a prescindere dalla loro registrazione.
Il testo del nuovo adempimento introdotto dall’articolo 4 del D.L. 193/2016 è invece diverso dal precedente in quanto, come detto, dispone l’obbligo di comunicazione, “in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, … [dei] dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate”.
Sembra quindi che la “registrazione” della fattura passiva sia l’elemento determinante per fare scattare l’obbligo della comunicazione trimestrale. Che dire però dei soggetti in 398 per i quali, per espressa previsione normativa, non sussiste l’obbligo di registrazione delle fatture di acquisto (ma solo quello di conservazione e numerazione)? Sarà possibile sostenere che per le associazioni che applicano il regime forfettario l’unico obbligo di comunicazione periodica riguarderà, a questo punto, le sole operazioni attive (cioè le fatture emesse)? La risposta a queste domande non è di poco conto, considerati gli appesantimenti amministrativi a cui questi soggetti dovranno andare incontro se il nuovo adempimento sarà confermato in sede di conversione in legge del provvedimento. È quindi più che mai necessario che un chiarimento su questa questione intervenga il prima possibile.
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