Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – II° parte
di Guido MartinelliLa limitazione del perimetro di applicazione della L. 398/1991 solo ai proventi connessi produrrà difficoltà applicative di non poco conto, sia nella determinazione di cosa si possa o si debba intendere come “connesso”, sia nella individuazione dei costi da riservare a quelle che, di fatto, potrebbero diventare tre modalità separate di determinazione del risultato d’esercizio: quella c.d. istituzionale, quella commerciale in regime forfetario e quella non connessa in regime ordinario.
Viene confermato che i c.d. “contributi corrispettivi” di cui all’articolo 143, comma 3, lett. b), Tuir non soggetti ad Ires ma gravati da Iva non rientrano nel plafond della L. 398/1991 ma l’Iva incassata potrà essere pagata con il previsto abbattimento del cinquanta per cento. Se la destinataria dei contributi è, invece, una società sportiva di capitali non potrà trovare applicazione l’articolo 143 Tuir e, pertanto, detto contributo sarà integralmente soggetto anche ad Ires.
Al fine di poter consentire il versamento cumulativo delle quote incassate la cui sommatoria superi i mille euro viene previsto che “per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso. Inoltre …. l’associazione dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite, indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato”.
Si stabilisce che, se si supera il plafond della L. 398/1991 nell’ultimo mese dell’esercizio, l’intero importo commerciale “connesso” così incassato potrà essere assoggettato al regime forfetario.
Importanti chiarimenti riguardano quei casi in cui, in sede di accertamento, sono state ricondotte nell’alveo della attività commerciale delle attività economiche che erano state considerate dal contribuente istituzionali. Ebbene l’Agenzia conferma che, in tale ipotesi, è possibile “procedere al riconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti” ai fini della ricostruzione della base imponibile Ires purché la sportiva sia in grado di fornire all’amministrazione finanziaria i relativi riscontri contabili quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito.
Analogamente sarà possibile riconoscere il diritto alla detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti anche nell’ipotesi di mancata registrazione della relativa fattura di acquisto sempre che si sia in grado di dimostrare la presenza dei requisiti sostanziali. Solo a sanzione amministrativa incorrono quelle sportive che non tengono correttamente il registro previsto dal D.M. 11.02.1997.
Viene previsto che dal momento in cui entrerà pienamente in vigore il titolo decimo del codice del terzo settore (comportante l’abrogazione della L. 398/1991 per tutti i soggetti che non siano associazioni o società sportive dilettantistiche) anche le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva non potranno più applicare la L. 398/1991.
Si ribadisce che la disciplina di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir è applicabile, oltre che nei confronti dei propri associati, anche nei confronti dei tesserati all’ente affiliante riconosciuto dal Coni. Questo consente quindi anche alle società sportive di poter usufruire legittimamente di tale disciplina (va solo rimarcato che si continua a parlare solo di Ires ma non viene mai espressamente affermato che le Ssd possano applicare anche l’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972 ai fini Iva). Importante precisazione anche se forse ovvia: nei confronti dei tesserati non può e non deve sussistere alcun principio di democraticità.
A seguito di specifico quesito l’Agenzia conferma che l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche nel caso di devoluzione in sede di scioglimento del patrimonio delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Rispondendo ad un quesito specifico e parzialmente contraddicendo quanto affermato nella parte generale iniziale, l’amministrazione ritiene che le società sportive di capitale che vogliono applicare l’articolo 148, comma 3, Tuir possono non prevedere nel proprio statuto le clausole di democraticità di cui alle lettere c) ed e) del comma 8 del citato articolo. Di conseguenza comunque resta confermato l’obbligo di inserimento della incedibilità delle quote sociali possedute.
Circa la possibilità di defiscalizzare il pensionamento dei cavalli dei circoli ippici viene chiarito che tale fattispecie potrà trovare applicazione solo nel caso in cui “gli animali ricoverati siano identificati come idonei alla pratica sportiva dilettantistica in base ai parametri definiti dalla Federazione sportiva nazionale”.
Si conferma che il modello Eas inviato tardivamente sortirà comunque i suoi effetti per il periodo successivo al suo invio.
Viene confermato che potrà trovare applicazione l’articolo 148, comma 3, Tuir anche nei rapporti tra sodalizi sportivi inerenti la cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e quella sui diritti di partecipazione ad un determinato campionato. Rimane non chiarito invece, cosa accade, per i medesimi rapporti, ai fini dell’Iva.
Infine, importante, anche se chi scrive nutre molte riserve in merito, l’affermazione che l’eventuale rivalutazione di un provento di una sportiva da istituzionale a commerciale non comporterà la determinazione dell’imposta da versare tramite scorporo ma tramite maggiorazione.
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