Associazioni e società sportive: nuovi chiarimenti – I° parte
di Guido MartinelliL’Agenzia delle entrate ha pubblicato ieri, 1° agosto, la circolare 18/E/2018 con la quale ha ufficializzato le risultanze dei lavori del tavolo tecnico Coni – Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi, dopo un’ampia premessa sullo stato della disciplina fiscale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, entra nel merito di una serie di quesiti che erano stati portati all’attenzione della Amministrazione da parte della commissione Coni guidata dal dott. Mancino.
L’Agenzia fornisce una serie di importanti prese di posizione che sicuramente, nel bene e nel male, serviranno a definire molti dei contenziosi attualmente pendenti avanti le varie commissione tributarie.
Nelle premesse viene ricordato come, a partire dal 2019, l’inserimento da parte degli organismi affilianti nel registro Coni delle attività poste in essere dai sodalizi iscritti consentirà “una importante funzione ricognitiva degli enti sportivi dilettantistici ed è quindi particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti”.
Viene confermato che le società sportive dilettantistiche “ancorché non perseguano scopo di lucro mantengono, dal punto di vista fiscale, la natura commerciale” e, pertanto, a loro sarà applicabile la disciplina degli enti commerciali, fatto salvo per quanto disposto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/02 sull’applicabilità della L. 398/1991 e delle “altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche”, ivi comprese, a conferma di quanto già indicato nella circolare 21/E/2003 quelle contenute dall’articolo 148, comma 3, Tuir, ossia la defiscalizzazione ai fini dei redditi dei corrispettivi specifici versati dai tesserati.
Nel merito la circolare fornisce importanti chiarimenti sulle modalità applicative della L. 398/1991 confermando che per l’individuazione dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali si dovrà fare riferimento al momento in cui si è percepito il corrispettivo, salvo che, anteriormente alla percezione, sia stata emessa fattura: in tal caso andranno computati anche gli importi fatturati ancorché non riscossi.
In merito ai chiarimenti forniti sulle modalità applicative dell’articolo 148, comma 3, Tuir va evidenziato che, secondo l’Amministrazione, la somministrazione di cibi e bevande resa in locali interni delle associazioni e società sportive dilettantistiche “deve in ogni caso considerarsi esclusa dalla decommercializzazione di cui all’articolo 148 comma tre del Tuir”, salvo che questa non rientri nell’ambito dei due eventi “decommercializzati ai sensi dell’articolo 25, comma 2, L. 133/99”.
Viene confermato che anche le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro, per avvalersi delle agevolazioni di cui all’articolo 148, comma 3, Tuir, come già affermato nella ricordata circolare 21/E/2003 devono inserire in statuto le clausole di cui al comma 8 del citato articolo.
Importante chiarimento viene fornito sui rapporti tra attività sportive e riforma del terzo settore: “le associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro potranno scegliere se conservare le agevolazioni ad esse specificamente riservate dalla vigente disciplina oppure, in alternativa, qualora intendano entrare a far parte degli enti del terzo settore fruire dei benefici fiscali previsti per tali enti del terzo settore in luogo del regime fiscale specifico riservato alle associazioni e società sportive dilettantistiche non lucrative”.
Conclusa la disamina di carattere generale la circolare passa a definire alcuni quesiti con conclusioni che, per il loro effetto innovativo, dovranno essere attentamente valutate.
Dopo aver confermato che per l’opzione per l’applicazione della L. 398/1991 potrà essere ritenuto sufficiente il comportamento concludente, anche in assenza di comunicazione preventiva alla SIAE (salva l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 11 D.Lgs. 471/1997) l’Amministrazione finanziaria entra nel merito di quali sono i proventi per i quali potrà trovare applicazione il regime forfetario di cui alla L. 398/1991.
In tale ambito, riprendendo e ufficializzando una posizione che era stata in origine assunta dalla Direzione Regionale del Piemonte, viene precisato che l’applicazione del regime agevolativo di cui alla L. 398/1991 è limitata alle attività connesse alle attività istituzionali. Pertanto, ad esempio, l’Agenzia precisa che non potranno godere di tale regime agevolativo i proventi riscossi per attività non più riconosciute come sportive dal Coni o quelle dirette alla vendita di beni o alla prestazione di servizi per le quali l’ente si avvalga di strumenti pubblicitari o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi.
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