Assoggettabilità Irap degli agenti di commercio
di Federica FurlaniSergio PellegrinoContinuano le pronunce delle Commissioni Tributarie sul tema, annoso, della verifica della sussistenza dell’autonoma organizzazione in capo a lavoratori autonomi e imprenditori ai fini della verifica della soggettività passiva in ambito Irap.
Con la sentenza 68/14/13 la Commissione Tributaria Regionale di Roma ha affrontato il caso di un agente di commercio, respingendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate e disponendo il rimborso al contribuente dell’Irap versata negli anni 2001-2004.
La decisione dei Giudici si basa su una serie di argomentazioni che dovrebbero essere ormai considerate consolidate e “acquisite” anche dagli Uffici, ma molto spesso si proseguono contenziosi inutili e che rappresentano un costo “generale”.
Innanzitutto, nel confutare la tesi dell’Ufficio che ribadisce la presunzione secondo cui gli agenti di commercio in quanto imprenditori sono sempre soggetti ad Irap poiché dotati, “per definizione”, di autonoma organizzazione, i giudici di Roma ribadiscono invece il principio secondo cui non rileva ai fini Irap il fatto di dichiarare un reddito di impresa piuttosto che di lavoro autonomo: le attività ausiliarie di cui all’art. 2195 Cod. Civ. (tra cui figurano agente di commercio e promotore finanziario) non sono soggette ad Irap se prive di autonoma organizzazione (ma il discorso in realtà vale per tutte le attività imprenditoriali).
Tale principio ha già trovato peraltro conferma in numerose sentenze della Cassazione (12108 e 12111 riprese da Ord. 15249 del 24.6.2010 e 2112, 21123 e 21124 del 13.10.2010) nelle quali è stato precisato che “la qualificazione di un reddito come d’impresa non comporta l’automatico assoggettamento a Irap, potendo esistere attività imprenditoriali prive del requisito organizzativo, dal momento che il tributo regionale non si fonda sull’oggettiva natura dell’attività svolta, ma sul modo in ci la stessa attività è svolta”.
E a tale principio si è conformata anche l’Amministrazione finanziaria con la circolare 28/E del 28 maggio 2010.
Tanto premesso, i giudici di Roma hanno poi analizzato la sussistenza o meno del requisito dell’autonoma organizzazione in capo al contribuente, ribadendo che l’onere di provare di non avvalersi della stessa incombe in ogni caso in capo al contribuente stesso. Nel caso di specie, con la documentazione prodotta, il contribuente è riuscito a provare l’assenza degli elementi qualificanti per l’applicazione dell’Irap.
In particolare in assenza di impiego di lavoro altrui, la concentrazione si è focalizzata sull’utilizzo di beni strumentali.
La CTR ha rilevato la mancanza di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile “inteso in termini di FUNZIONALITÀ effettiva per l’esercizio dell’attività secondo un criterio di normalità, tali da giustificare alcune quote minime di ammortamento dei beni medesimi, considerando che ad ogni attività di lavoro autonomo corrisponde una più o meno definita area di beni strumentali indispensabili: autovettura ed altri mezzi di locomozione, telefonini, televisori, computers con annessa stampante, una biblioteca, banchi di lavoro, banche dati di letteratura ed altro”.
L’importante è che il professionista impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività e non utilizzi lavoro altrui nemmeno in maniera saltuaria e occasionale. E nel caso specifico ciò si rileva dal “quadro relativo ai parametri righi P11-P13-P18 della dichiarazione fiscale prodotta (UNICO 2005 per l’anno 2004), dallo schema di bilancio e dal registro dei beni ammortizzabili”.
In conclusione, il fatto che siano presenti spese di ammortamento relative a beni strumentali non è di per sé un dato inequivocabile: per provare l’autonoma organizzazione è necessario si riferiscano a beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile come sopra definito.
Anche il riferimento dell’Ufficio circa l’ammontare del reddito dichiarato viene confutato dalla Commissione, che lo ha ritenuto (giustamente) del tutto irrilevante per provare l’esistenza o meno di un’autonoma organizzazione.