Assonime fa “il punto” sulla rivalutazione dei beni d’impresa
di Fabrizio RicciGianluca CristoforiTra le diverse disposizioni di carattere emergenziale introdotte nel corso del 2020, una di quelle che ha suscitato maggior interesse è sicuramente la (re)introduzione della possibilità di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, nonché di procedere al cd. “riallineamento” dei valori fiscali ai maggiori valori contabili iscritti in bilancio.
Rispetto alle precedenti leggi di rivalutazione, la disciplina di cui all’articolo 110 D.L. 104/2020 presenta diverse peculiarità:
- può riguardare anche un singolo bene;
- può essere operata anche solo ai fini civilistici;
- l’imposta sostitutiva da versare per l’eventuale riconoscimento fiscale del maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione è prevista nella misura del 3 per cento;
- la possibilità di riallineare il valore fiscalmente riconosciuto al maggior valore contabile iscritto in bilancio è applicabile anche con riguardo all’avviamento e alle altre attività immateriali.
Tali peculiarità hanno determinato l’insorgenza di taluni nuovi dubbi applicativi, che vanno ad aggiungersi a quelli ancora irrisolti in comune con le precedenti leggi di rivalutazione.
In attesa che, con riguardo agli aspetti tecnico-contabili, l’Organismo Italiano di Contabilità (Oic) pubblichi la versione definitiva del Documento interpretativo n. 7 e che l’Agenzia delle Entrate fornisca chiarimenti ufficiali in merito alle peculiari tematiche di carattere fiscale, Assonime, con la circolare n. 6 del 5 marzo 2020, ha comunque affrontato alcune delle questioni aperte.
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina, uno degli aspetti più rilevanti, tuttora controverso, riguarda la possibilità di rivalutare i beni immateriali giuridicamente tutelati alla data di chiusura del bilancio (marchi, brevetti, know–how), i cui costi siano stati imputati a conto economico nonostante fossero capitalizzabili e, pertanto, non siano mai stati iscritti tra le attività.
Sul punto, Assonime conferma quanto già sostenuto in passato, ossia che parrebbe logico ritenere che, in linea generale, i beni materiali o immateriali, effettivamente esistenti al termine dell’esercizio 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare) e ancora nella titolarità dell’impresa al termine dell’esercizio nel quale la rivalutazione è effettuata (il 2020) possano essere rivalutati quand’anche non fossero stati evidenziati tra le attività.
A sostegno di tale conclusione milita la circostanza per cui l’articolo 2, comma 2, D.M. 162/2001 prevede la rivalutabilità dei beni di costo unitario non superiore a euro 516,46, nonché dei beni completamente ammortizzati, rilevando, per i beni immateriali, il fatto che si tratti di beni giuridicamente tutelati.
Tanto premesso – secondo Assonime – non vi sarebbero motivi per escludere dall’ambito oggettivo di applicazione quei beni in relazione ai quali fosse stata operata una diretta imputazione a conto economico delle spese sostenute, verificandosi, nella sostanza, i medesimi effetti di un ammortamento integrale dell’onere sostenuto.
Sul punto, si è espressa di recente anche la DRE Lombardia, in una risposta a un’istanza di interpello non pubblicamente fruibile (la n. 904-2406/2020), laddove, in relazione alla possibilità di rivalutare un know-how giuridicamente tutelato, non acquisito da terzi e mai iscritto tra le attività, né sottoposto a processo di ammortamento, parrebbe legittimare la rivalutazione ove il bene immateriale risultasse debitamente registrato e giuridicamente tutelato secondo la normativa vigente.
A supporto di tale conclusione parrebbe deporre anche la risposta all’istanza di interpello n. 19/2020, nella quale l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile la rateizzazione – ai sensi dell’articolo 86, comma 4, Tuir – di una plusvalenza realizzata con riguardo a beni immateriali non iscritti in bilancio, affermando che, “[…] con risoluzione (ministeriale) n. 9/611 del 10 agosto 1991, aveva già avuto modo di precisare, proprio con riferimento alla cessione di un marchio, che le suddette disposizioni normative si rendono applicabili anche nella circostanza «in cui il bene immateriale non è mai figurato in bilancio in quanto non è stato sostenuto alcun costo per il suo acquisto o per la sua produzione». In tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, «che potrà fruire della rateizzazione di cui al comma 4» (dell’articolo 86 del Tuir), «il costo da porre a raffronto con il corrispettivo realizzato sarà zero, analogamente al caso in cui il bene risulta completamente ammortizzato»”.
Non mancano, tuttavia, prese di posizione assunte in passato dall’Agenzia delle Entrate che potrebbero deporre anche in senso contrario, come la risposta all’istanza di interpello n. 180/2019, nella quale è stato ritenuto che “[…] il contribuente non possa avvalersi della disposizione agevolativa [legge di rivalutazione dei beni d’impresa] introdotta dalla legge di bilancio 2019 per i manufatti utilizzati nell’ambito della concessione demaniale di cui è titolare fino al 2033, in quanto per tali beni difetta il requisito di iscrizione in bilancio, richiesto dalla norma”.
Ne emerge, pertanto, un quadro di incertezza che si auspica verrà chiarito, per quanto di rispettiva competenza, dall’Oic, con la pubblicazione della versione definitiva del Documento interpretativo n. 7, e dall’Agenzia delle Entrate con riguardo alle ricedute di ordine fiscale.
Altro aspetto affrontato da Assonime, connesso a quello appena rappresentato, concerne la vita utile dei marchi oggetto di rivalutazione.
L’Oic 24, al paragrafo 71, prevede infatti che “[…] La stima della vita utile dei marchi non deve eccedere i 20 anni”, così che potrebbe sembrare che un marchio posseduto da più di 20 anni, seppur rivalutato, non possa più essere oggetto di un ulteriore periodo di ammortamento. Tuttavia – secondo Assonime – la possibilità di rivalutare un marchio ancora giuridicamente tutelato, nonostante un possesso ultraventennale, implica una ragionevole aspettativa che tale bene possa generare in futuro ulteriori flussi di cassa positivi, giustificando, tale circostanza, la prosecuzione dell’ammortamento per un ulteriore periodo, comunque non eccedente vent’anni.