Assonime sul (sorprendente) visto di conformità per i crediti ceduti
di Sergio Pellegrinocircolare n.29/2014,
Assonime affronta il tema dell’apposizione del
visto di conformità introdotto dalla legge di stabilità 2014 e recentemente analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 28/E del 25 settembre.
compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per
importi superiori a 15.000 euro.
sottoscrizione della dichiarazione da parte del
soggetto deputato all’esercizio del
controllo contabile, che deve barrare anche la relativa casella “Attestazione”.
cessione del credito
destinato ad essere utilizzato in compensazione.
cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell’art. 43-ter del d.P.R. n.602/73: secondo l’Agenzia
il visto va apposto sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente, in quanto vi sarebbe un “utilizzo” del credito equivalente a quello che avverrebbe in compensazione e i controlli possono essere operati “
solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato”. La certificazione del credito, sempre secondo le Entrate, deve avvenire a prescindere dal tipo di utilizzo che poi ne farà il cessionario (che potrebbe anche usare quel credito in compensazione verticale).
utilizzi il credito ricevuto in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro: in questo caso il controllo sarà limitato al riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con l’utilizzo in compensazione.
consolidato fiscale.
tardivamente e che quindi è probabile che molti dei contribuenti interessati
non abbiano proceduto in questo senso, ritenendo che la certificazione dovesse essere apposta soltanto per i crediti d’imposta utilizzati in compensazione orizzontale.
non solo la previsione normativa è inequivocabile da questo punto di vista, ma anche le indicazioni date dall’Agenzia nella
precedente circolare n. 10/E del 2014 avevano lo stesso tenore.
“regolarizzazione” senza l’applicazione di sanzioni entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della c.d.
dichiarazione tardiva: in realtà sarebbe più opportuno che l’Agenzia si attenesse al dettato normativo e evitasse di imporre ai contribuenti un adempimento non previsto (e probabilmente non troppo utile).
precedente contributo del 26 settembre, le conclusioni raggiunte dalla circolare n.28/E in relazione alla fattispecie della
retrocessione delle ritenute residue da parte dei soci o associati degli enti collettivi sono state invece
diverse. L’Agenzia ritiene infatti che, in questi casi, il visto debba essere apposto
soltanto sulla dichiarazione dell’ente collettivo cessionario che utilizzi il credito d’imposta in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro e
non sulla dichiarazione della persona fisica, socio o associato, che riattribuisce le ritenute non utilizzate.