2 Ottobre 2014

Assonime sul (sorprendente) visto di conformità per i crediti ceduti

di Sergio Pellegrino
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Con la
circolare n.29/2014,
Assonime affronta il tema dell’apposizione del
visto di conformità introdotto dalla legge di stabilità 2014 e recentemente analizzato dall’Agenzia delle Entrate nella
circolare n. 28/E del 25 settembre.
Il visto, come noto, riguarda le situazioni in cui vi è l’utilizzo in
compensazione orizzontale dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap per
importi superiori a 15.000 euro.
Assonime evidenzia come il visto possa essere “sostituito” dalla
sottoscrizione della dichiarazione da parte del
soggetto deputato all’esercizio del
controllo contabile, che deve barrare anche la relativa casella “Attestazione”.
Il passaggio della circolare n.28/E sulla quale si sofferma maggiormente il documento di Assonime è quello relativo all’apposizione del visto nei casi di
cessione del credito
destinato ad essere utilizzato in compensazione.
Assonime riprende l’esempio delle
cessione delle eccedenze Ires ai sensi dell’art. 43-ter del d.P.R. n.602/73: secondo l’Agenzia
il visto va apposto sulla dichiarazione dei redditi del soggetto cedente, in quanto vi sarebbe un “utilizzo” del credito equivalente a quello che avverrebbe in compensazione e i controlli possono essere operati “
solo in relazione alla dichiarazione nella quale il credito stesso si è generato”. La certificazione del credito, sempre secondo le Entrate, deve avvenire a prescindere dal tipo di utilizzo che poi ne farà il cessionario (che potrebbe anche usare quel credito in compensazione verticale).
Dal canto suo il cessionario necessita del visto solo laddove
utilizzi il credito ricevuto in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro: in questo caso il controllo sarà limitato al riscontro dell’ammontare del credito ceduto, indicato in dichiarazione, con l’utilizzo in compensazione.
A conclusioni simili l’Agenzia è arrivata anche in relazione alla circolazione dei crediti d’imposta nell’ambito del
consolidato fiscale.
Assonime giustamente osserva come le indicazioni dell’Amministrazione siano arrivate
tardivamente e che quindi è probabile che molti dei contribuenti interessati
non abbiano proceduto in questo senso, ritenendo che la certificazione dovesse essere apposta soltanto per i crediti d’imposta utilizzati in compensazione orizzontale.
D’altronde
non solo la previsione normativa è inequivocabile da questo punto di vista, ma anche le indicazioni date dall’Agenzia nella
precedente circolare n. 10/E del 2014 avevano lo stesso tenore.
Assonime auspica che per queste situazioni venga data ai contribuenti la possibilità di una
“regolarizzazione” senza l’applicazione di sanzioni entro il termine dei 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario previsto per la presentazione della c.d.
dichiarazione tardiva: in realtà sarebbe più opportuno che l’Agenzia si attenesse al dettato normativo e evitasse di imporre ai contribuenti un adempimento non previsto (e probabilmente non troppo utile).
Come evidenziato nel
precedente contributo del 26 settembre, le conclusioni raggiunte dalla circolare n.28/E in relazione alla fattispecie della
retrocessione delle ritenute residue da parte dei soci o associati degli enti collettivi sono state invece
diverse. L’Agenzia ritiene infatti che, in questi casi, il visto debba essere apposto
soltanto sulla dichiarazione dell’ente collettivo cessionario che utilizzi il credito d’imposta in compensazione orizzontale per un importo superiore a 15.000 euro e
non sulla dichiarazione della persona fisica, socio o associato, che riattribuisce le ritenute non utilizzate.