Assonime torna sull’ammortamento degli impianti fotovoltaici
di Luigi ScappiniAssonime, con la circolare n.20 del 12 giugno 2014 offre, come di consueto, i propri chiarimenti in vista del versamento delle imposte sui redditi che, come ormai consuetudine, hanno ricevuto in extremis la proroga.
Tra gli aspetti affrontati vi sono anche quelli connessi alle energie rinnovabili e, in particolare, vengono analizzate le conseguenze derivanti dalle posizioni assunte dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 36/E di fine 2013, che non poche perplessità ha destato alla luce sia delle interpretazioni fornite, che della tempistica di emanazione (per approfondimenti si rimanda a L. Pietrobon e L. Scappini “L’Agenzia delle Entrate interviene “in ritardo” nel definire la natura degli impianti fotovoltaici” in La circolare tributaria n.2/2014).
Ricordiamo come, con la Circolare n. 36/E l’Agenzia abbia di fatto posto fine al dibattito in tema di natura mobile o immobile degli impianti fotovoltaici, problematica nata dalla stessa discrasia interpretativa tra la stessa Agenzia delle Entrate e quella del Territorio, allineandosi a quanto affermato nella circolare n.3/T/08.
Conseguenza è che gli impianti che ospitano centrali elettriche devono essere accatastati in D/1 (D/10 se realizzati su terreni agricoli e al rispetto di determinati parametri) e nella relativa rendita catastale attribuita devono essere considerati anche i pannelli fotovoltaici in quanto elementi imprescindibili per dare la connotazione di centrale elettrica e quindi di opificio agli immobili.
Si considerano, di contro, beni mobili, senza obbligo né di una dichiarazione autonoma in catasto, né di una variazione della rendita, gli impianti fotovoltaici di ridotte dimensioni, battezzando come tali quelli che alternativamente:
- hanno una potenza nominale per singola unità asservita non superiore a 3 kw;
- hanno una potenza nominale complessiva dell’impianto non superiore a 3 volte il numero delle unità abitative le cui parti comuni sono servite dall’impianto a prescindere dalle modalità di installazione dello stesso;
- nel caso di impianti al suolo, il volume di area dedicato, comprensivo degli spazi liberi tra un pannello e l’altro, e quello dell’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3.
I problemi di tale interpretazione a posteriori dell’Agenzia, non risiedono tanto nel cambio di aliquota di ammortamento da adottare, quanto nell’impatto che si avrà in tema di business plan e di eventuale acquisto a mezzo di leasing finanziario.
Infatti, l’Agenzia, in maniera logica ha affermato come “nel caso in cui l’impianto fotovoltaico, sulla base delle precedenti interpretazioni rese dalla scrivente, sia stato qualificato dal contribuente come bene mobile applicando l’aliquota tabellare del 9 per cento, i maggiori ammortamenti dedotti nei periodi di imposta precedenti ai chiarimenti … non devono essere rettificati”.
Assonime, in maniera del tutto condivisibile, sottolinea come differenti sono i fini della normativa catastale e del Legislatore fiscale, dove il primo si pone l’obiettivo di dare rilevanza catastale alle unità immobiliari quali beni pregevoli di una potenziale autonoma funzionale e reddituale, mentre il secondo prescinde dall’autonoma rilevanza catastale e, piuttosto, presta attenzione alla loro vita utile e alla funzione economica (in tal senso depone anche l’Oic n.16).
In altri termini, Assonime sottolinea come “ai fini fiscali, i singoli componenti di un bene complesso assumono autonoma rilevanza ai fini dell’ammortamento solo qualora la loro specifica individualità e la loro capacità di contribuire all’attività di impresa in modo autonomo e distinto da altri beni sia acclarata, oltre che dalla loro autonoma iscrizione in bilancio, dalla loro inclusione nelle citate tabelle ministeriali”.
Ecco che allora la risposta al question time n.5-02689 del 30 aprile 2014 con cui l’Agenzia delle Entrate condivide l’opportunità di introdurre un’aliquota di ammortamento specifica per gli impianti fotovoltaici, se possibile unica, a prescindere dalla natura mobile o immobile degli stessi si spera si traduca quanto prima in realtà, tuttavia è bene ricordare come, ai sensi dell’articolo 23, comma 47 del D.L. n.98 del 6 luglio 2011 “ In attesa della riforma fiscale, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012, con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è rivista la disciplina del regime fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali sulla base di criteri di sostanziale semplificazione che individuino attività ammortizzabili individualmente in base alla vita utile e a quote costanti e attività ammortizzabili cumulativamente con aliquota unica di ammortamento.”.
Per non ricordare come la Circolare n.36/E del 19 dicembre 2013 fosse stata annunciata nel question time n.5-04215 del 16 febbraio 2011, ove il Governo aveva affermato che Agenzia delle Entrate e Agenzia del Territorio avevano “attivato i necessari approfondimenti costituendo anche uno specifico gruppo di lavoro per fornire i necessari chiarimenti circa la natura catastale degli impianti in questione”.
Aspettiamo fiduciosi che i tempi siano cambiati.