Che attendibilità possono avere gli studi di settore sui semplificati?
di Fabio GarriniLo studio di settore è una metodologia per la stima dei ricavi alla quale tradizionalmente il metodo di cassa risulta piuttosto indigesto: da quest’anno si è quindi posto un significativo problema, visto che i contribuenti in contabilità semplificata (ossia i principali destinatari degli studi di settore) sono transitati dal 2017 al regime di cassa.
Con la circolare 14/E/2018 dello scorso 6 luglio l’Agenzia è intervenuta (in maniera tutt’altro che tempestiva, considerando che il termine ordinario per il versamento delle imposte era scaduto lo scorso 30 giugno) a commento della disciplina degli studi di settore per il periodo d’imposta 2017; all’interno di tale circolare, evidentemente, il tema dei correttivi per il regime di cassa assume un ruolo centrale.
La circolare era già stata oggetto di commento con specifico riferimento ai correttivi riguardanti il costo del venduto; nel presente intervento si propone una panoramica degli effetti degli ulteriori correttivi previsti.
Visti i numerosi correttivi che impattano sugli studi di settore dei semplificati, pare più che lecito mostrare una certa diffidenza circa la reale capacità di tali strumenti a stimare i ricavi dei contribuenti.
I correttivi
Per ogni contribuente è individuato un coefficiente correttivo complessivo di “cassa” determinato sulla base di correttivi specifici riguardanti diversi aspetti; ciascuno dei correttivi può comportare una variazione dei ricavi stimati dallo studio di settore e si applica tanto al ricavo puntuale, quanto a quello minimo. Detti correttivi sono stati individuati dal D.M. 23.03.2018 e i relativi dettagli tecnici sono evidenziati nelle note metodologiche allegate al decreto.
Si tratta di correttivi che interessano chi applica il vero principio di cassa, mentre non riguardano i soggetti che hanno applicato il metodo della registrazione ai sensi dell’articolo 18, comma 5, D.P.R. 633/1972.
Di centrale importanza sono i correttivi riguarda la composizione della clientela, che tengono conto della lunghezza stimata dei termini di pagamento riguardanti due specifiche categorie di soggetti:
- il correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2B, ponderato con la quota di ricavi B2B dichiarati; la circolare evidenzia come le vendite B2B – Business to business siano calcolate come somma delle operazioni imponibili verso soggetti Iva, delle operazioni con applicazione del reverse charge e delle operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- il correttivo di “cassa” relativo alle vendite B2PA, ponderato con la quota di ricavi B2PA dichiarati; le vendite B2PA – Business to Public Administration sono pari alle operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, D.P.R. 633/1972 (disciplinante l’ambito di applicazione dello split payment).
È inoltre presente un correttivo settoriale di “cassa” che tiene conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del modello organizzativo (cluster) di riferimento, quindi determinato in relazione alla specifica attività e alla specifica configurazione dell’impresa; questo per cercare di apprezzare il fatto che diversi ambiti di attività presentano tempistiche anche molto diverse nei tempi medi con le quali vengono regolate le partite finanziarie.
Infine, si segnala il correttivo territoriale di “cassa” che tiene conto della durata media dei crediti e della durata media dei debiti specifica del territorio ove opera il contribuente.
Per cogliere le differenze territoriali, sono state utilizzate le analisi delle territorialità definite nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore.
Per le attività economiche del settore del commercio sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità del commercio”, definita nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 7 aree omogenee in termini di:
- grado di modernizzazione del commercio;
- grado di copertura dei servizi di prossimità;
- caratteristiche socio-economiche del territorio.
Per le attività economiche del comparto delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali sono stati utilizzati i risultati dello studio relativo alla “territorialità generale”, definita nell’ambito dell’applicazione degli studi di settore, che ha suddiviso il territorio nazionale in 5 aree omogenee in termini di:
- grado di benessere;
- livello di qualificazione professionale;
- struttura economica.
Sono inoltre previsti dei correttivi ai fini dell’individuazione della coerenza del contribuente, con riferimento agli indicatori per i quali la determinazione dei valori di soglia di coerenza può essere influenzata dal passaggio al regime di “cassa”: al riguardo sono stati selezionati gli indicatori relativi ai margini, alla redditività, alla gestione del magazzino e all’utilizzo degli impianti. Nell’ambito di ciascuno studio di settore, per ogni indicatore di coerenza, è stato determinato il relativo correttivo sulla base del confronto tra il valore dell’indicatore calcolato utilizzando le variabili contabili simulate con il passaggio a regime di cassa (ricavi e costi di cassa) e il valore dell’indicatore stesso calcolato con le variabili contabili presenti nelle banche dati (ricavi e costi di competenza).