12 Settembre 2015

Attenzione al licenziamento durante il periodo di prova

di Luca Vannoni
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Nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono essere interessate all’apposizione a tale accordo di una clausola di prova, disciplinata dall’art. 2096 del codice civile, dove l’interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest’ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico né a riconoscere il preavviso.

La libertà nel recesso, non subordinata alla specificazione di ragioni oggettive e soggettive, con un generico riferimento al mancato superamento della prova, non significa che il licenziamento sia a totale discrezione del datore di lavoro: i giudici infatti, tenuto conto di quanto espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza 189/1980, possono sindacare il licenziamento sia in riferimento all’obbligo dell’effettività della prova, sia in presenza di motivi illeciti o discriminatori.

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