Attenzione alle cause di esclusione dagli studi di settore
di Luca Mambrin
Poiché, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della L. 146/1998 i soggetti che presentano una causa di esclusione dagli studi di settore precludono l’accertamento basato sulle risultanze degli studi stessi bisogna prestare particolare attenzione alla corretta individuazione e rappresentazione in dichiarazione della causa di esclusione, anche perché al verificarsi di alcune di esse è comunque obbligatoria la compilazione del relativo modello.
Codice “1”
I contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta non devono compilare il modello degli studi.
Tale causa di esclusione non opera in due precise circostanze:
-
in caso di
cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione; -
quando l’attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti (situazione che si verifica ad esempio in caso di acquisto o affitto d’azienda, successione o donazione d’azienda, e in caso di operazioni di trasformazioni, scissione e fusione).
Si evidenzia tuttavia che tale ipotesi di “cessazione e inizio dell’attività da parte dello stesso soggetto entro sei mesi dalla data di cessazione” e “mera prosecuzione dell’attività” ricorrono nel caso in cui vi sia omogeneità dell’attività rispetto a quella precedente ovvero quando:
-
le attività sono contraddistinte
da un medesimo codice attività, -
il
codice attività sono compresi
nel medesimo studio di settore.
Codice “2”
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta sono esclusi dall’accertamento basato sugli studi di settore, tuttavia dovranno compilare il modello degli studi. Le istruzioni alla compilazione degli studi precisano, nella parte generale, che il periodo che precede l’inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell’attività.
Come precisato poi nella C.M. 30/E/2013 nel caso di cessazione dell’attività prevalente ma prosecuzione con esercizio di un’ulteriore attività ci si trova in una situazione di modifica nel corso del periodo d’imposta dell’attività esercitata riconducibile alla causa di esclusione di “periodo di non normale svolgimento dell’attività”; non rientra in una causa di esclusione la modifica in corso d’anno dell’attività qualora le due attività (quella prevalente cessata e quella secondaria che continua ad essere esercitata) siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore.
Codice “3”
I contribuenti con un ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85 comma 1, esclusi i corrispettivi delle cessione di azioni o quote di partecipazioni, delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni, delle cessione di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 comma 1 lettere c), d), ed e) o compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir superiori ad euro 5.164.569 e fino ad euro 7.500.000 rientrano in una causa di esclusione (e quindi non possono essere utilizzati per fini di accertamento) ma dovranno tuttavia compilare il modello degli studi; come precisato nelle istruzioni le informazioni richieste contenute nei modelli compilati verranno utilizzate per la successiva fase di analisi per l’evoluzione degli studi di settore.
Codice “4”
I contribuenti con un ammontare di ricavi dichiarati di cui all’art. 85 comma 1 esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e) o compensi di cui all’art. 54 comma 1 del Tuir superiori ad 7.500.000 rientrano in una causa di esclusione (e quindi non possono essere utilizzati per fini di accertamento) e non devono compilare il modello degli studi.
Codici “5”, “6”, “7”
I contribuenti che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore; a titolo esemplificativo si considera non normale svolgimento dell’attività:
-
il periodo in cui l’impresa è in
liquidazione ordinaria (
codice “5”); -
il periodo in cui l’impresa è in
liquidazione coatta amministrativa o fallimentare (
codice “6”); -
il periodo in cui l’impresa
non ha ancora iniziato l’attività
prevista dall’oggetto sociale (ad esempio quando la costruzione dell’impianto per lo svolgimento dell’attività è ancora in corso alla chiusura del periodo d’imposta, quando non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative per lo svolgimento dell’attività, quando viene svolta esclusivamente un’attività di ricerca propedeutica allo svolgimento dell’attività produttiva di beni e servizi (
codice “7”)); -
il periodo in cui si è
verificata l’interruzione dell’attività
per tutto il periodo d’imposta a causa ad esempio della ristrutturazione dei locali (
codice “7”); -
il periodo in cui
l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda (
codice “7”); -
il periodo in cui il contribuente
ha sospeso l’attività a fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio competente (
codice “7”); -
nel caso
di professionisti il
periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari (
codice “7”).
Nel caso in cui il contribuente ricada in una causa di esclusione contraddistinta dai codice “5” (liquidazione ordinaria) o “7” (altre situazioni di non normale svolgimento dell’attività) deve comunque presentare il modello, e con riferimento a queste ultime situazioni viene richiesta l’indicazione nell’apposita scheda “Note aggiuntive” dell’applicazione GERICO, della motivazione che ha impedito lo svolgimento dell’attività economica.
Codice “8”
I contribuenti che determinato il reddito con criteri “forfetari” sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore, ma dovranno tuttavia presentare il modello non compilando la parte relativa ai dati contabili (quadro F per le attività d’impresa e quadro G per i professionisti). I dati comunicati verranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell’impresa sono coerenti con i ricavi o compensi dichiarati.
Codice “9”
I contribuenti che esercitano l’attività di incaricati alle vendite a domicilio sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e non sono tenuti a presentare il modello.
Codice “10”
Sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella prevista nel quadro degli elementi contabili contenuto nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore approvato per l’attività esercitata; ad esempio questa situazione si può verificare per un professionista che esercita l’attività contraddistinta dal codice 63.12.00 “portali web” e non deve compilare il modello WG66U in quanto questo contiene solo il quadro F destinato ad accogliere i dati contabili relativi ad attività d’impresa.
Codice “11”
In caso di modifica in corso d’anno dell’attività esercitata e nel caso in cui l’attività cessata e quella iniziata sono soggetti a differenti studi di settore, il contribuente si trova in una causa di esclusione ma dovrà comunque compilare il modello degli studi.
Codice “12”
Infine il codice 12 serve ad evidenziare l’inutilizzabilità in fase di accertamento delle risultanze degli studi di settore per il periodo d’imposta prevista per i soggetti di cui agli articoli 2 e 5 del DM 11/02/2008, quali le cooperative a mutualità prevalente, i contribuenti minimi che nel 2013 sono passati al regime ordinario, le imprese multiattività, coloro che esercitano l’attività di affitto di aziende, i soggetti IAS, ed infine i consorzi di garanzia collettiva fidi ed esercenti attività di Bancoposta.