In attesa di pubblicazione il D.M. sulle OP delle olive
di Luigi ScappiniIn data 13 febbraio 2018, il Mipaaf ha emanato il D.M. 617, attualmente in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, con il quale vengono dettate le regole relative al riconoscimento delle OP (organizzazioni di produttori) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola.
Come noto, le OP sono forme aggregative di derivazione comunitaria, aventi l’obiettivo di accentrare l’offerta di determinati prodotti in modo tale da riuscire a massimizzare i risultati.
Le Regioni sono delegate al riconoscimento delle OP, mentre resta di competenza centrale, al Mipaaf, il riconoscimento delle AOP (le associazioni di OP).
Le possibili forme giuridiche che possono adottare le OP ai fini del loro riconoscimento sono, ai sensi dell’articolo 3:
- società di capitali, il cui capitale sociale sia sottoscritto da produttori o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole o da consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 2612 cod. civ.;
- cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili ex articolo 2615-ter cod. civ., costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
Sempre l’articolo 3 D.M. 617/2018 richiede, ai fini del riconoscimento, il rispetto di alcuni tra i seguenti requisiti:
- costituzione su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale, con una superficie olivetata risultante dal fascicolo aziendale;
- base sociale costituita prevalentemente da produttori che nel biennio precedente l’anno di istanza di riconoscimento non risultano soci di OP attive o che hanno perso il riconoscimento nello stesso anno;
- base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscono il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
- perseguimento di finalità di cui al § 1 dell’articolo 152 del Regolamento.
Oltre a queste caratteristiche generali, il decreto prevede, ai fini del riconoscimento delle OP, che le stesse abbiano i seguenti requisiti:
- il numero dei soci produttori deve essere almeno pari a:
- Puglia e Calabria – 1.000 soci produttori, oppure 100 con almeno 2.500 ettari;
- Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 250 e
- le restanti Regioni – 100.
L’articolo 6, prevede che nel caso in cui soci siano persone giuridiche, a concorrere al numero minimo di produttori sono anche i produttori aderenti a ciascuna persona giuridica;
- il valore minimo della produzione commercializzata, proveniente dalle superfici olivetate della base sociale della OP, deve essere almeno pari a:
- Puglia e Calabria – 750.000 euro;
- Sicilia, Toscana, Campania e Lazio – 500.000 euro e
- le restanti Regioni – 200.000 euro.
Per quanto riguarda le olive da tavola i parametri sono parificati per tutte le Regioni nei seguenti:
- numero minimo di soci produttori pari a 30, con almeno 50 ettari,
- valore minimo della produzione commercializzata (VPC) pari a 200.000 euro.
In sede di primo riconoscimento, la VPC si calcola quale media del valore del prodotto commercializzato, calcolato al netto dell’Iva e al netto degli acquisti da terzi, dalla OP e/o dai propri soci nel biennio precedente la presentazione dell’istanza di riconoscimento.
Importante è la previsione per cui i soci delle OP devono avere l’obbligo di cedere o di conferire alla OP una quota non inferiore al 25% della produzione specifica di riferimento della OP.
In parallelo, viene previsto che la misura massima di produzione che la OP può autorizzare ai soci di commercializzare al di fuori non può superare il 75% in volume della produzione specifica di riferimento.
Da ultimo l’articolo 6 delinea alcuni requisiti specifici dei soci.
Preliminarmente viene precisato che i soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell’OP e non possono assumere cariche sociali.
Non possono aderire ad una organizzazione di produttori singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna OP.
La durata minima dell’adesione di un produttore a una OP non può essere inferiore a 1 anno, decorso il quale è possibile recedere in forma scritta.
Infine, in caso di esclusione con provvedimento di espulsione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, il socio potrà aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solamente a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’esclusione.