18 Marzo 2021

Attestazioni tardive dei requisiti di startup e Pmi innovativa

di Clara PolletSimone Dimitri
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In base alle disposizioni dell’articolo 25, comma 15, D.L. 179/2012, entro il termine di 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell’incubatore certificato è tenuto ad attestare il mantenimento del possesso dei requisiti previsti, rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5, depositando apposita dichiarazione presso l’ufficio del registro delle imprese.

Con il parere n. 56979 del 4 marzo 2021 il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha fornito alcuni chiarimenti circa i provvedimenti che le CCIAA possono attuare in caso di tardivo adempimento: in particolare, il Ministero è stato interpellato da un contribuente che, depositando l’attestazione in argomento il 10 settembre 2020, ha ricevuto un verbale di accertamento dalla CCIAA competente, con irrogazione della sanzione per tardiva presentazione (206 euro). Secondo l’istante, a seguito delle proroghe introdotte nel 2020 per far fronte al periodo emergenziale, tale adempimento poteva esser effettuato al più tardi entro il 30 settembre 2020.

Si ricorda, in via preliminare, che l’articolo 106 D.L. 18/2020 (Cura Italia) ha previsto la dilazione dei termini per l’approvazione dei bilanci d’esercizio: il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all’obbligo del bilancio veniva fissato in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all’articolo 2364 cod. civ., incidendo direttamente anche sulla normativa di settore delle start-up.

L’articolo 25, comma 16, D.L. 179/2012 (per le start-up) e l’articolo 4, comma 7, D.L. 3/2015 (per le Pmi innovative) dispongono che il mancato deposito della dichiarazione sia equiparato alla perdita dei requisiti, con conseguente cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Le citate norme, modificate dal D.L. 76/2020 prevedono, sotto il profilo procedurale, che, entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5, la start-up innovativa o l’incubatore certificato vengano cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, cod. civ., permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15“. Analoghe condizioni sono disposte anche per le Pmi innovative.

In applicazione di quanto sopra richiamato, già con la circolare 1/v del 10.09.2020 il Ministero dello sviluppo economico aveva chiarito che le prescrizioni recate dagli articoli 25 (comma 15) D.L. 179/2012 e 4 (comma 6) D.L. 3/2015 vanno interpretate nel senso che tutte le start-up e le Pmi potevano depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.

I sessanta giorni dal mancato deposito della dichiarazione, che a norma del comma 16 equivalgono alla perdita dei requisiti, decorrevano dal 1° agosto 2020: in altri termini, il legislatore ha descritto una fase procedimentale che, cronologicamente, si chiudeva il 30 settembre 2020.

Le Camere di Commercio erano state invitate dal Mise ad istruire il procedimento, valutando le eventuali dirimenti, prima di giungere al provvedimento ablativo reale.

In ogni caso, le startup e Pmi innovative “ritardatarie” avrebbero potuto sanare la mancata presentazione dell’attestazione entro il 30 settembre 2020, avvalendosi del ravvedimento operoso. Tale istituto, come noto, opera nel lasso di tempo intercorrente tra la scadenza dei termini entro cui l’obbligo doveva essere adempiuto e l’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

In linea generale, fino al momento in cui le Camere non avviano il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo.

A tal fine, nell’ottica di propulsione e mantenimento dell’ecosistema delle startup/Pmi, nel 2020 le Camere hanno inviato una pec di recall alle start-up e Pmi iscritte nella sezione speciale, con sollecito a trasmettere (seppur tardivamente) l’attestazione del mantenimento dei requisiti.

Decorsi i termini stabiliti, presunta e ritenuta la volontà della società di non confermare i requisiti, gli Uffici hanno proceduto alla cancellazione, secondo le disposizioni dettate dal richiamato D.L. 76/2020.

Si segnala infine che, essendo chiaramente individuati dalle due norme di settore, l’obbligato, i termini entro cui tale obbligo deve essere assolto e la natura dell’adempimento, il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l’applicazione della sanzione pecuniaria per omissionedi eseguire nei termini prescritti…i depositi presso il registro delle imprese”.

Se la start-up o la Pmi innovativa non ha depositato nei termini, presso la Camera di commercio, la dichiarazione annuale volta a confermare il mantenimento dei requisiti previsti, la CCIAA è tenuta ad applicare la sanzione nella misura ridotta di 68,66 euro dal 1° al 30° giorno di ritardo, passando a 206,00 euro dal 31° giorno di ritardo.