29 Giugno 2018

È attività agricola la coltivazione di piante officinali

di Luigi Scappini
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, D.Lgs. 75/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 “La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”.

Tali attività, come previsto dal successivo articolo 2, possono essere esercitate dall’imprenditore agricolo senza bisogno di alcuna autorizzazione salvo alcune limitazioni relative alle piante destinate a scopo medicinale e alla produzione di sostanze attive vegetali, nel qual caso l’attività deve essere esercitata in accordo con il GACP (Good Agricultural and Collection Practice), nonché alle piante disciplinate dal D.P.R. 309/1990 come specificate in seguito.

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