Attività artistiche: criticità nel mondo Enpals – seconda parte
di Fabio PauselliIn un precedente articolo abbiamo visto le criticità del mondo previdenziale per gli artisti in genere, con particolare riferimento all’associazionismo e tutte le sue iniziative, manifestazioni, spettacoli ed eventi benefici.
In questa sede è intenzione affrontare la questione Enpals per ciò che concerne i compensi corrisposti dalle società e associazioni sportive dilettantistiche. In tal senso con il decreto ministeriale del 15 marzo 2005, è stato aggiornato l’elenco dei lavoratori sportivi e dello spettacolo da iscrivere obbligatoriamente all’Enpals, includendo gli istruttori, gli impiegati, gli operai, gli addetti, i direttori tecnici e i massaggiatori presso gli impianti e i circoli sportivi di associazioni o società sportive. La Circolare Enpals n. 13/2006 ha precisato, tuttavia, che l’obbligo sussiste solo in relazione ai soggetti che svolgono l’attività oggetto di contribuzione in forma professionale e che percepiscono somme prive delle caratteristiche della marginalità, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata, autonoma). La Circolare ha escluso, di fatto, tutti quei soggetti che percepiscono compensi riconducibili alla categoria dei redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir, quali compensi, premi, indennità di trasferta, rimborsi forfettari, soggetti al noto trattamento fiscale di esenzione o assoggettamento a ritenute d’imposta/acconto a seconda dell’importo erogato.
E’ bene comprendere, pertanto, che l’obbligo d’iscrizione all’Enpals, e il conseguente versamento contributivo, scatta in presenza delle predette categorie di soggetti che svolgono la loro attività in forma professionale. Professionalità intesa anche come presenza di una committenza indeterminata: l’esistenza di una committenza plurima, infatti, effettiva o potenziale, è certamente indice di un’attività professionale. Da un punto di vista reddituale si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell’attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico – giuridiche connesse all’attività svolta. In particolare si può parlare concretamente di reddito professionale quando emerge:
- che l’attività, quantunque esercitata in via non esclusiva né preminente, si sviluppa con caratteristiche di abitualità;
- la misura delle somme complessivamente percepite non ha caratteristiche di marginalità.
In merito al termine “abitualità” è evidente che questo delimiti un’attività caratterizzata dalla ripetitività, regolarità e sistematicità; l’esatto contrario di quelle “occasionali” che sono contingenti, eventuali e secondarie. In merito alla “marginalità” delle somme percepite l’Enpals ha avuto modo di chiarire nella suddetta Circolare che, alla luce della disciplina dettata dal Legislatore fiscale in tema di fasce di reddito non assoggettate all’IRPEF, la percezione, nell’arco dell’anno solare, di somme inferiori al vigente limite in materia (€ 4.500 annui) costituisce ragionevolmente indice di marginalità dei compensi. C’è da dire che la soglia individuata dall’Enpals come importo “marginale” è completamente superata, riferendosi alla c.d. “no tax-area” dell’oramai abrogato art. 11 del Tuir. Piuttosto sarebbe preferibile considerare la soglia dei 5.000 € come limite annuo, già utilizzato dall’Inps per assoggettare a contribuzione gli importi delle collaborazioni e/o prestazioni occasionali.
Alla luce di quanto esposto è evidente che permangono delle criticità nell’assoggettare o meno a contribuzione i compensi erogati al personale sportivo, soprattutto perché gli indici individuati dall’Enpals, che ricordiamo devono sussistere in via concorrente, non sono di così facile attuazione nell’ambito di tutte le associazioni o società sportive. C’è da dire, tuttavia, che qualora il richiamo agli indici caratterizzanti l’esercizio di arti e professioni è finalizzato a motivare eventuali rilievi e contestazioni dell’Enpals sulla qualificazione dei compensi erogati, in soccorso degli enti sportivi subentra la norma contenuta nell’art. 2, comma 29, della Legge n. 335/1956. Questa, infatti, sancisce che il contributo previdenziale è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi o da eventuali accertamenti definitivi; pertanto, come confermato dal Coni con la Circolare n. 179/2009, nessun altro soggetto, al di fuori dell’Amministrazione finanziaria, è legittimato a qualificare differentemente i redditi in questione.