L’attività di B&B con la partita Iva
di Leonardo PietrobonCome già messo in evidenza in altri interventi, il bed and breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.
Dal punto di vista fiscale, a seconda delle modalità di esercizio dell’attività di B&B, si possono verificare le seguenti ipotesi:
- il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. 917/1986;
- o il conseguimento di un reddito di natura d’impresa, ex articolo 55 D.P.R. 917/1986.
Naturalmente, il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. 917/1986, presuppone l’esercizio di un’attività d’impresa di natura commerciale occasionale.
Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’esercizio di un’attività d’impresa occasionale – a condizione naturalmente che la normativa regionale lo consenta – la gestione di un B&B richiede necessariamente l’apertura della partita Iva. Tale circostanza, come messo in evidenza nella tabella che segue, si manifesta in tutte quelle ipotesi in cui l’attività d’impresa è svolta in modo continuativo e “professionale”.
La presenza di un’attività economica (come, nel caso di specie, la fornitura di alloggio e prima colazione in modo sistematico e “professionale”, dietro corrispettivo) è idonea a produrre effetti sia ai fini Iva che delle imposte dirette. A tal proposito è utile ricordare il contenuto del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, secondo cui per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articolo 2135 e 2195 del codice civile.
Posto che nel caso di specie si è in presenza di un’attività commerciale di cui all’articolo 2195 del codice civile, per configurare un’organizzazione in forma d’impresa – e quindi l’inclusione nel concetto di svolgimento di attività impresa commerciale “professionale” – è necessario che il soggetto agente non si limiti a prestare determinati servizi, ma svolga a proprio rischio un’attività di organizzazione di mezzi e persone finalizzata alla prestazione medesima.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 180/E/2000 ha affermato – ai fini Iva, ma il concetto è valido anche ai fini delle imposte dirette – che “il presupposto soggettivo di imponibilità all’Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale, e (omissis) il carattere saltuario della attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” si identifica con quello dell’occasionalità; ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”.
Attività occasionale | Attività d’impresa |
|
|
Naturalmente, come affermato dall’Amministrazione finanziaria, questi rappresentano degli elementi indicatori dell’esercizio di un’attività d’impresa “professionale”, in quanto ogni situazione deve essere valutata oggettivamente.
Al verificarsi di questi elementi sarà obbligatorio aprire la partita Iva, il che comporterà anche aprire una PEC (posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: