Attività e spese rilevanti nel nuovo regime patent box
di Debora ReverberiIl tempestivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 48243/2022, pubblicato il 15.02.2022, definisce le disposizioni attuative, il contenuto della documentazione idonea e le modalità di esercizio delle opzioni di adesione al nuovo regime patent box, di cui all’articolo 6 D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall’articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022).
L’attuale disciplina agevolativa consiste in una super deduzione pari al 110%, valevole ai fini della determinazione del reddito imponibile e del valore della produzione netta, delle spese sostenute per lo sviluppo, l’accrescimento, il mantenimento, la protezione e lo sfruttamento di determinati beni immateriali.
Il provvedimento attuativo contribuisce a fornire chiarezza sul dettato normativo e a identificare gli aspetti di maggiore appeal che caratterizzano il nuovo regime patent box:
- ampia definizione delle attività rilevanti, che spaziano dalla R&S all’innovazione tecnologica, al design e ideazione estetica fino alle attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali;
- introduzione di un “meccanismo premiale” che consente, nel periodo d’imposta di ottenimento della privativa industriale, di applicare la maggiorazione del 110% alle spese sostenute per attività rilevanti che hanno contribuito negli anni alla creazione del bene immateriale, fino all’ottavo periodo d’imposta antecedente (recapture ottennale);
- penalty protection per le imprese che abbiano predisposto la documentazione idonea, come definita dall’articolo 9 del provvedimento del Direttore delle Entrate, con disapplicazione della sanzione per infedele dichiarazione di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997 in caso di recupero a tassazione della super deduzione.
Ciò premesso il nuovo patent box si applica alle spese sostenute dal soggetto investitore nello svolgimento di attività rilevanti relative ai seguenti beni immateriali giuridicamente tutelabili, utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività di impresa, come specificato dall’articolo 2 del provvedimento in esame che rinvia espressamente alle norme nazionali, dell’UE e internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale:
- software protetto da copyright;
- brevetti industriali, inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
- disegni e modelli giuridicamente tutelati;
- due o più dei sopra citati beni immateriali connessi da un vincolo di complementarietà.
Restano esclusi dunque i marchi d’impresa e il know how, ovvero i processi, le formule e le informazioni relative a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.
Le spese ammissibili alla base di calcolo della maggiorazione sono relative alle seguenti attività rilevanti, come dettagliate all’articolo 3 del provvedimento in esame, che rinvia espressamente alle classificazioni contenute nel D.M. 26.05.2020 (c.d. Decreto Transizione 4.0) in materia di credito d’imposta R&S&I&D di cui all’articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019:
- attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ai sensi dell’articolo 2, lettere b) e c), D.M. 26.05.2020;
- attività di innovazione tecnologica, ai sensi dell’articolo 3 D.M. 26.05.2020;
- attività di design e ideazione estetica, ai sensi dell’articolo 4 D.M. 26.05.2020;
- attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Le attività rilevanti possono essere svolte direttamente, in modalità “intra-muros”, dal soggetto investitore oppure essere commissionate, in base a contratti di ricerca “extra-muros” a università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché società terze, a patto che ciò avvenga sotto la direzione tecnica dell’investitore, in laboratori o strutture ubicate in Stati in cui sia in vigore un accordo che assicuri l’effettivo scambio di informazioni e che i rischi di insuccesso di carattere tecnico e finanziario ricadano in capo all’investitore stesso.
Le spese agevolabili sono definite all’articolo 4 del provvedimento delle Entrate, nel rispetto dei consueti principi generali di effettività, inerenza e congruità e con imputazione al periodo d’imposta in base al criterio generale di competenza ex articolo 109, commi 1 e 2, Tuir “indipendentemente dai regimi contabili e dai principi contabili adottati dall’impresa, nonché dall’eventuale capitalizzazione delle stesse” e ricomprendono in parte quelle ammissibili al credito d’imposta R&S&I&D:
- spese del personale direttamente impegnato in attività rilevanti, con applicazione delle disposizioni antielusive relative alle prestazioni lavorative rese da soci e amministratori dell’articolo 6, comma 6, D.M. 26.05.2020;
- quote di ammortamento, quota capitale dei canoni di leasing, canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti; le quote di ammortamento vengono quantificate in base al costo fiscalmente riconosciuto dei beni ex articolo 110 del Tuir, ridotto delle spese capitalizzate che hanno già usufruito, anche in applicazione del meccanismo premiale, della maggiorazione;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività rilevanti;
- spese di mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, di rinnovo a scadenza, di protezione, anche in forma associata, e di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi per la tutela dei diritti.
Il provvedimento attuativo del nuovo patent box definisce distintamente attività e spese rilevanti ai fini dell’applicazione del “meccanismo premiale” previsto dal comma 10-bis dell’articolo 6, D.L. 146/2021, che consente la super deduzione delle spese, per attività rilevanti che hanno contribuito alla creazione del bene immateriale, sostenute dall’investitore fino all’ottavo periodo di imposta antecedente l’ottenimento del titolo di privativa.
In base all’articolo 5 del provvedimento l’applicazione del “meccanismo premiale” è esteso, oltre alle attività rilevanti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica e tutela legale dei diritti sui beni immateriali individuate dall’articolo 3, alle seguenti:
- attività di ricerca fondamentale, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), D.M. 26.05.2020;
- attività di ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
Restano escluse le attività che hanno concorso alla formazione del numeratore del rapporto nel previgente regime patent box, di cui all’articolo 1, comma 42, L. 190/2014.
In base all’articolo 6 del provvedimento le spese rilevanti a cui applicare il “meccanismo premiale”, sono quelle dell’articolo 4, con le seguenti differenze:
- escluse le spese di mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, di rinnovo a scadenza, di protezione, anche in forma associata, e di prevenzione della contraffazione e di gestione dei contenziosi per la tutela dei diritti;
- incluse le spese necessarie all’ottenimento del titolo di privativa.