Attività edilizia libera e detrazione per interventi di ristrutturazione
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Anche se la sostituzione dei serramenti esterni è stata “declassata” ad intervento di edilizia libera, è possibile continuare a considerarla come una manutenzione straordinaria, ammessa alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lett. b), Tuir.
È questa l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate con la risposta all’istanza di inorterpello n. 383, pubblicata ieri, 16 settembre.
Al fine di meglio comprendere l’importanza della questione affrontata con la risposta all’istanza di interpello in esame, si ritiene necessario richiamare brevemente le novità che hanno interessato il settore dell’edilizia.
Nel rispetto della delega prevista dalla L. 124/2015 (c.d. “Riforma Madia”) è stato emanato il D.Lgs. 222/2016, rubricato “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
Al fine di garantire omogeneità in tutto il territorio nazionale, la richiamata disposizione ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione) finalizzato all’adozione di un glossario unico, contenente l’elenco delle principali opere edilizie, con l’individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte.
È stato quindi adottato dalla Conferenza unificata del 22 febbraio 2018 il Glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, per le quali non è necessario chiedere un permesso né presentare una comunicazione (D.M. 02.03.2018).
Tra gli interventi di “manutenzione ordinaria” in regime di attività edilizia libera, il Glossario richiama ora anche le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, il rinnovamento e sostituzione dell’impianto igienico e idro–sanitario, la realizzazione di tratti di rete fognaria, la realizzazione di comignoli e canne fumarie, la sostituzione di serramenti e infissi esterni, la sostituzione di ascensori o parti di esso, ecc.: tutte queste opere possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
Tra gli interventi qualificati dal Glossario come di “manutenzione ordinaria” figurano alcuni interventi in passato pacificamente ricondotti tra quelli di manutenzione straordinaria.
Questo potrebbe avere effetti ai fini del riconoscimento della detrazione fiscale?
Come noto, infatti, possono beneficiare del c.d. bonus ristrutturazione soltanto gli interventi su singole unità immobiliari di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; solo nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali è previsto il riconoscimento della detrazione anche a fronte di meri interventi di manutenzione ordinaria.
Dubbi potrebbero sorgere, quindi, con riferimento alla possibilità di poter beneficiare della detrazione a fronte di tutti quegli interventi ora non più soggetti ad alcun titolo abilitativo.
Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, “tenuto conto che le modifiche recate dal citato decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’articolo 3 del medesimo D.P.R n. 380 del 2001, cui fa rinvio il citato articolo 16-bis del Tuir, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione”.
Anche gli interventi di sostituzione dei serramenti esterni con altri di diversa tipologia continuano quindi a rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione.
La risposta si pone in linea con la precedente risposta all’istanza di interpello n. 287/2019, riguardante il caso di un contribuente che intendeva beneficiare della detrazione per un intervento di realizzazione e miglioramento dei servizi igienici.
Anche in questo caso l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, pur non essendo richiesta alcuna comunicazione, tali interventi continuano ad essere qualificati come di manutenzione straordinaria, ragion per cui i contribuenti possono beneficiare della detrazione.
A tal fine è necessario predisporre un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà indicante la data di inizio dei lavori e attestante la circostanza che gli interventi edilizi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente.