19 Settembre 2024

Attività enoturistica e passaggio interno dei beni

di Luigi Scappini
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La scheda di FISCOPRATICO

L’articolo 36, D.P.R. 633/1972, definisce le casistiche per le quali, ai fini Iva, si rende necessaria una separazione delle attività, ai fini di una corretta liquidazione dell’imposta.

In particolare, per effetto di quanto previsto ai commi 2 e 4, la separazione è obbligatoria in caso di:

  • esercizio contemporaneo di imprese e arti o professioni;
  • esercizio di attività di commercio al minuto per le quali la ripartizione dei corrispettivi nelle diverse aliquote viene effettuata in proporzione degli acquisti (cosiddetta ventilazione);
  • esercizio di attività rientranti nel regime speciale per i produttori agricoli.

In tale ultima fattispecie, l’obbligo di separazione dell’attività viene meno quando il contribuente, azionando il comma 11, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, opta per l’applicazione dell’imposta nel modo normale.

La separazione delle attività comporta, ovviamente, l’utilizzo della medesima partita Iva; tuttavia, le fatture dovranno essere numerate distintamente per le operazioni di ciascuna attività e dovranno essere distinti anche i registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti.

Parimenti distinte saranno le liquidazioni dell’imposta che seguiranno le regole relative a ciascuna attività, con scadenze diverse a seconda del volume d’affari di ciascuna attività.

Al contrario, unico sarà il versamento dell’imposta, il cui importo sarà determinato quale somma algebrica dei saldi di ciascuna attività.

Nel comparto agricolo, inoltre, la separazione delle attività è prevista quando vengono svolte sia attività rientranti nel perimetro oggettivo stabilito dal comma 1, dell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, sia attività che esulano dallo stesso, e l’impresa non sia riconducibile nell’alveo del comma 5, del medesimo articolo 34, D.P.R. 633/1972, regolante le c.d. imprese miste.

Tale fattispecie, ad esempio, si manifesta nel caso dell’enoturismo, in quanto attività consistente nell’esercizio di prestazioni di servizio; fattispecie che non trova “asilo” nell’articolo 34, D.P.R. 633/1972, ma, in prima battuta, nel successivo articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972, introdotto con decorrenza 1.1.2004.

In realtà, all’attività enoturistica, per effetto di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 503, L. 205/2017, si applicano, ai fini fiscali, le disposizioni di cui all’articolo 5, L. 413/1991; ovviamente, per quanto riguarda il regime forfettario Iva ivi previsto al comma 2, si applica ai soli produttori agricoli, di cui all’articolo 2135, cod. civ.

Tale regime forfettario prevede, in perfetto parallelismo con l’articolo 34-bis, D.P.R. 633/1972, una detrazione forfettizzata dell’imposta in misura pari al 50% dell’Iva derivante dall’esercizio dell’attività suddetta.

In ragione di quanto sin qui detto, a meno che il viticoltore opti per l’applicazione delle regole ordinarie, sia per l’attività principale consistente nella produzione e commercializzazione del vino, sia per quella connessa rappresentata dall’enoturismo, sarà tenuto a separare le attività e a procedere, come visto, a una liquidazione separata dell’Iva, secondo le differenti regole applicabili.

In quel caso, si dovrà procedere a effettuare il passaggio interno dei beni (il vino) prodotti dall’azienda e utilizzati nell’attività connesse; questo, peraltro, rileva anche da un punto di vista di imposizione diretta, in quanto l’attività enoturistica non trova copertura nel reddito fondiario dichiarato ai sensi dell’articolo 32, Tuir, ma fruisce di una tassazione forfettizzata in misura pari al 25% del volume di affari generato.

I passaggi di beni tra attività separate sono considerati cessioni e, pertanto, devono essere regolarmente assoggettati a Iva, con obbligo di fatturazione nel momento in cui il bene viene passato dall’una all’altra attività; l’imponibile è pari al valore normale del bene.

Si ricorda che l’articolo 14, D.P.R. 633/1972, stabilisce che “Per valore normale si intende l’intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.”.

Ne deriva che, ad esempio, ai fini della determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta, sarà possibile prendere a riferimento i listini praticati per il settore Horeca, ai quali saranno ammesse delle variazioni in ragione dell’assenza dell’eventuale costo di intermediazione o del rischio azienda.