29 Dicembre 2017

Attività finanziarie all’estero: nuovi avvisi di “anomalia”

di Raffaele Pellino
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In arrivo gli “avvisi” di anomalia per chi ha omesso di dichiarare, per l’anno d’imposta 2016, gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero.

Con il provvedimento 299737 dello scorso 21/12/2017, infatti, l’Agenzia delle Entrate “al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale” nonché “favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere”, invierà una comunicazione a specifici contribuenti in relazione ai quali sono emerse possibili anomalie dichiarative,  per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard.

Il provvedimento, lo si ricorda, è attuativo delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della L. 190/2014 che nell’ambito di “nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale” individua le modalità con le quali “gli elementi e le informazioni…, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi anche ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari e al valore della produzione, a lui imputabili, alle agevolazioni, deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti d’imposta, anche qualora gli stessi non risultino spettanti” sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza. Con il provvedimento in esame, in particolare, vengono “dettate” le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, le informazioni derivanti dal “confronto” tra i dati ricevuti dalle autorità estere ed i dati dichiarativi.

Come ricordato nelle “motivazioni” del provvedimento, l’articolo 8, paragrafo 3 bis, della DAC2 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli “altri” Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.  

Il Common Reporting Standard (CRS), elaborato dall’OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE. In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti. Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo: l’identificativo del conto, il nome e l’identificativo dell’istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l’importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

Sul piano operativo, l’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione riguardante le “anomalie” riscontrate contenente le seguenti informazioni:

  • codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;
  • modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Indicazioni sul come mettersi in regola. Ricevuta la comunicazione, il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può chiedere all’Agenzia delle Entrate ulteriori informazioni ovvero segnalare eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Nel caso i rilievi del Fisco abbiano fondamento, il contribuente può “regolarizzare” la propria posizione ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13 D.Lgs. 472/1997), beneficiando così delle sanzioni “ridotte” in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.

Nello specifico, occorrerà presentare una dichiarazione dei redditi “integrativa”, con il quadro RW “correttamente” compilato e l’inserimento, negli appositi quadri dichiarativi, degli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all’estero.

Dottryna