Attività di intrattenimento e regime forfettario Iva
di Giulio BenedettiFino al 31/12/1999 gli introiti derivanti dalle attività di spettacolo ed intrattenimento di cui al D.P.R. 640/1972 erano assoggettate all’imposta sugli spettacoli.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 il D.Lgs. 60/1999 ha abrogato l’imposta sugli spettacoli (ora gli spettacoli sono quindi esenti dalla “doppia tassazione” determinata da imposta sugli spettacoli più Iva, rimanendo assoggettati alla sola Iva) ed ha istituito l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) cui sono soggette le sole attività di intrattenimento, arrivando quindi a distinguere due precise attività: l’attività di intrattenimento e l’attività di spettacolo.
Il concetto base che distingue intrattenimenti e spettacoli è che i primi implicano la partecipazione attiva da parte del cliente utilizzatore, che partecipa all’intrattenimento utilizzando gli spazi e le attrezzature messe a disposizione dal locale (sale giochi, bowling, karaoke, sale da ballo, ecc.), mentre gli spettacoli non comportano il coinvolgimento attivo da parte dell’utilizzatore che si limita ad assistere ad una rappresentazione o ad un evento.
In particolare la tariffa allegata al D.P.R. 640/1972 definisce nel dettaglio le attività classificate come intrattenimenti:
- esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l’esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell’orario complessivo di apertura al pubblico dell’esercizio;
- utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling, noleggio go-kart;
- ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all’esercizio delle scommesse;
- esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
Il regime Iva per queste attività di intrattenimento è definito dall’articolo 74, comma 6, D.P.R. 633/1972 il quale prevede che il regime forfetario costituisca il naturale regime Iva da applicare al settore, fatta salva la possibilità di aderire al regime Iva ordinario a seguito di opzione (vincolante per 5 anni).
In particolare l’adozione naturale del regime forfetario Iva comporta le seguenti particolarità:
- l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti;
- l’applicazione dell’imposta sulla medesima base imponibile dell’ISI;
- alcuni specifici esoneri in ambito di fatturazione e tenuta di registri Iva;
- il versamento dell’imposta secondo le scadenze previste per l’ISI.
In particolare, l’indetraibilità dell’Iva sugli acquisti viene compensata dall’applicazione delle seguenti detrazioni forfetarie:
- detrazione forfetaria ordinaria del 50%: da tutti i proventi salvo quelli indicati di seguito;
- detrazione forfetaria del 33,33%: per le sole attività di cessione o concessione dei diritti televisivi o radiotelevisivi.
L’imposta viene quindi determinata, applicando l’aliquota ordinaria attualmente al 22%, sulla base imponibile costituita dal corrispettivo dei singoli titoli di accesso, emessi anche in abbonamento o con versamento di quote sociali, con l’uso di idonei misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, opportunamente considerati al netto di Iva ed ISI ma integrati da eventuali aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o dei servizi offerti al pubblico e dai corrispettivi delle prestazioni di servizi accessori imposti per poter accedere all’attività di intrattenimento.
Ai sensi dell’articolo 14 D.P.R. 640/1972, la suddetta base imponibile è determinata forfetariamente nella misura ridotta del 50% per i proventi conseguiti nei pubblici esercizi in occasione di esecuzioni musicali non dal vivo e in modalità di partecipazione “ingresso libero e consumazione facoltativa”, oppure se i proventi realizzati nell’anno solare precedente siano stati di importo non superiore a 25.822,84 euro: agevolazione prevista per favorire l’attività di locali pubblici come bar e pub.
Il regime forfetario, poi, comporta l’esonero dall’obbligo di:
- fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni dei diritti televisivi e per le prestazioni pubblicitarie;
- registrazione dei corrispettivi ex articolo 24 D.P.R. 633/1972;
- dichiarazione Iva;
mentre permane l’obbligo di tenuta del registro Iva acquisti ex articolo 25 D.P.R. 633/1972, con i conseguenti obblighi di numerazione progressiva delle fatture di acquisto e loro registrazione, nel quale vengono annotate, in apposito sezionale, le fatture emesse a seguito di sponsorizzazioni, cessione o concessione di diritti radiotelevisivi e prestazioni pubblicitarie.
L’imposta così determinata deve essere versata con il codice tributo 6729 entro il giorno 16 del mese successivo all’esecuzione dell’attività di intrattenimento svolta con continuità (da non confondere con la scadenza di versamento dell’ISI e dell’Iva dovuta sugli apparecchi da intrattenimento con scadenza al 16 marzo di ogni anno).